ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

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Le controversie relative alla mancata erogazione delle ore di sostegno individuate nel PEI sono devolute al giudice ordinario.

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  1. Tar Molise, sent. del 19 giugno 2020, n.174.

Esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo per rientrare in quella del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la mancata erogazione delle ore approvate nel Piano educativo individualizzato (P.E.I.) nei confronti del disabile, anche qualora tale condotta non venga espressamente prospettata come antidiscriminatoria (artt. 2 e 3, l. n. 67 del 2006); ciò - in linea con i principi affermati dalla ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 25101 del 2019) - sia per l’esigenza di evitare il frazionamento della giurisdizione a seconda della prospettazione attorea, sia in ragione dell’assenza di poteri in capo all’amministrazione di modificare, tranne in caso di errori o di sopravvenienze, il contenuto delle ore di sostegno proposte dagli organi tecnici

Il Tar ha rilevato l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale tra la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e quella del Consiglio di Stato in ordine alla individuazione del giudice davanti a cui far valere la mancata erogazione delle ore approvate nel Piano educativo individualizzato (P.E.I.) a favore dell’alunno disabile.

Secondo un primo orientamento (esemplarmente espresso da Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2023/2017) la giurisdizione del giudice ordinario andrebbe circoscritta alle ipotesi in cui il ricorrente prospetti la riduzione delle ore quale comportamento discriminatorio a proprio danno, ai sensi della l. n. 67 del 2006. A tale conclusione si giunge sul rilievo che l’articolo 3 della citata legge “prevede una fattispecie tipica devoluta alla giurisdizione del giudice civile ed ha il suo ambito di applicazione esclusivamente e tassativamente quando il ricorrente deduca specificamente «la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno»”.

Secondo un diverso orientamento (proprio delle S.U. della Corte di Cassazione: sent. n. 25011 del 2014; sent. n. 9966 del 2017; ord. n. 5060 del 2017; ord. n. 25101 del 2019) l'omissione o l’insufficienza nell'apprestamento, da parte dell'amministrazione scolastica, delle ore determinate nel P.E.I, ove non accompagnata da una corrispondente contrazione dell'offerta formativa riservata agli altri alunni normodotati, si risolve in una discriminazione indiretta, in quanto mette il disabile in una posizione di svantaggio rispetto agli altri alunni.

IlTar ha affermato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice ordinario in una fattispecie in cui la mancata erogazione delle ore determinate nel P.E.I. non veniva espressamente dedotta come condotta discriminatoria. E ciò in linea con quanto affermato dalla recente ordinanza delle Sezioni Unite (n. 25101 del 2019) che ha inteso ribadire la validità del proprio orientamento anche con riferimento a tale specifica ipotesi. Tale conclusione è giustificata sia dall’esigenza di evitare il frazionamento della giurisdizione a seconda della prospettazione attorea, sia in considerazione dell’assenza di poteri, in capo all’amministrazione, di modificare, tranne in caso di errori o di sopravvenienze, il contenuto delle ore di sostegno proposte dagli organi tecnici.