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Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

  Giurisprudenza Penale



Le Sezioni Unite sui limiti del ricorso per Cassazione: la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e le misure di sicurezza.

Di Federica Favata
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NOTA A CORTE DI CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE PENALI, SENT. N. 21368/2020

  

Le Sezioni Unite sui limiti del ricorso per Cassazione: la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e le misure di sicurezza.

  

Di FEDERICA FAVATA

 

Massima

 

“A seguito dell'introduzione della previsione di cui all'art.448 comma 2 bis c.p.p., è ammissibile il ricorso per Cassazione per vizio di motivazione contro la sentenza di applicazione di pena con riferimento alle misure di sicurezza, personali e patrimoniali, che non abbiano formato oggetto di accordo delle parti”

 

Il fatto

 

Il GUP del Tribunale di Reggio Emilia applicava la pena concordata di anni 4 di reclusione ed euro 18.000 di multa per il delitto di detenzione di sostanze stupefacenti, previsto dall'art.73 co.1 DPR 309/90. Con la medesima sentenza, gli imputati venivano interdetti dai pubblici uffici e veniva applicata nei loro confronti la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello stato, nonchè disposta la confisca ex art. 12 sexies d. l. 8 giugno n.306/1992 del denaro posto in sequestro durante il procedimento a loro carico.

 

Gli imputati chiedevano pertanto l'annullamento della sentenza per violazione di legge, in ordine alla mancata motivazione riguardo l'applicazione delle misure di sicurezza, rispettivamente quella personale dell'espulsione dal territorio dello stato e quella patrimoniale della confisca del denaro in sequestro.

La sesta sezione penale con ordinanza del 29 Aprile 2019, vista la notevole importanza e la problematicità delle questioni sottese ai ricorsi, rimetteva, ai sensi dell'art.618 c.p.p., la decisione alle Sezioni Unite, rilevando sulla base dell'art.448 co.2 bis c.p.p., introdotto dall'art. co.50 della l.103 del 2017, profili di inammissibilità dei ricorsi medesimi. I profili di inammissibilità in particolare posti all'attenzione delle sezioni unite, riguardavano il vizio di motivazione sulle statuizioni esterne al patto, non comprese nell'accordo sottostante, connesse alla disposizione delle misure di sicurezza sopradescritte. 

 

Gli orientamenti giurisprudenziali sull'ammissibilità del ricorso per cassazione ex art.448 co2 bis c.p.p.

 

La sezione rimettente puntualizza, richiamando testualmente l'art.448 co.2 bis c.p.p., che il ricorso per Cassazione contro la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza.

La sentenza in commento, prima facie, mette in evidenza un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, perfettamente coerente con i parametri costituzionali e convenzionali, fondato su un'interpretazione testuale, sistematica e logica del dato normativo, in virtù della quale il sindacato sulla motivazione è inammissibile nelle forme e declinazioni previste dall'art.606 co.1 lett. e c.p.p., poiché i casi indicati nell'art.448 co.2 bis c.p.p., costituiscono un regime di impugnazione specifico per la sentenza di applicazione della pena concordata.(cass.pen.3819/2018).

Riguardo il contenuto e la valenza dell'accordo tra le parti, momento essenziale e centrale del patteggiamento, il giudice di legittimità delinea le due opzioni interpretative alternative, idonee ad allineare il dato normativo ai principi costituzionali e alla natura pattizia del rito.

Secondo la prima impostazione, il vizio di omessa motivazione relativo all'applicazione della misura di sicurezza è deducibile in sede di legittimità in quanto configura un'ipotesi di illegalità della misura di sicurezza (come violazione di legge a norma dell'art.111 commi 6 e 7 Cost). Da ciò se ne ricava, che l'ambito di applicazione del 448 co 2bis c.p.p. è omnicomprensivo e riferibile a tutte le statuizioni ricettive dell'accordo ovvero ad esso esterne. 

Il secondo orientamento favorevole al ricorso per Cassazione si basa su differenti impostazioni ermeneutiche concentratesi nell'elaborare una nozione di illegalità della misura di sicurezza da una parte, e dall'altra, fondate sulla distinzione tra statuizioni interne e ed esterne all'accordo.

La prima delle impostazioni ermeneutiche sottese al macro orientamento favorevole, considera la mancata o apparente motivazione circa l'applicabilità della misura di sicurezza riconducibile alla nozione di illegalità, rilevante come violazione di legge ex art. 111 co.7 Cost.

La seconda delle opzioni interpretative invece, si fonda su argomentazioni diverse, accomunate tuttavia da una premessa: la portata costitutiva dell'accordo. Questa seconda opzione distingue tra le statuizioni interne ed esterne all'accordo, e trova fondamento su due elementi oggetto di distinte impostazioni, quali: il diverso grado di intensità dell'onere di motivazione gravante sul giudice in relazione al tipo di statuizione; valorizzazione del modello di compartecipazione delle parti e del giudice, seguendo così l'interpretazione della corte Costituzionale con riguardo al contenuto della sentenza di patteggiamento.

  

Il contesto normativo e interpretativo nel quale si colloca la questione di diritto

 

Le misure di sicurezza oggetto della sentenza in commento, quali la confisca ex art.12 sexies L.356/92 e l'espulsione ex art.86 DPR 309/90, possono essere adottate con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Deve trattarsi di una pena superiore a due anni di reclusione soli, o congiunti a pena pecuniaria. Per quanto attiene la confisca si deve fare riferimento ai casi previsti dall'art.240 c.p., nel caso in cui la pena irrogata sia inferiore al limite di cui sopra, ai sensi del 445 co.1 c.p.p.

La giurisprudenza di legittimità, pur sottolineando che il compito del giudice non si riduce ad una “semplice presa di atto del patto concluso dalle parti” propende per una conformazione dell'obbligo di motivazione imposto al giudice ex art.111 Cost. ed ex art.125 c.p.p., in ragione delle peculiari caratteristiche strutturali genetiche e funzionali del rito del patteggiamento e correlativamente della sentenza che ne è l'esito ultimo finale.

La giurisprudenza antecedente all'entrata in vigore della L.103 del 2017, ha escluso che la sinteticità della motivazione caratterizzante il rito del patteggiamento, possa riflettersi sulle statuizioni esterne all'accordo e in particolare con riguardo alle misure di sicurezza precisa che: 

“la confisca necessita di una specifica motivazione che giustifichi il potere discrezionale del giudice; l'espulsione esige un accertamento da parte del giudice legato alla sussistenza in concreto della pericolosità sociale dell'imputato straniero”.

Per la Corte Costituzionale quando si interviene su beni di rilievo primario, come la privazione della libertà personale, il controllo di costituzionalità delle norme, interviene in modo da garantire che il sacrificio della libertà, non pregiudichi la realizzazione di altri valori costituzionali.

La l.103 del 2017 oltre ad introdurre il co.2 bis nell'art.448 c.p.p., ha inserito il co.1bis nell'art.130 c.p.p., creando così un sistema che secondo la più avveduta dottrina, richiamata nel testo della sentenza, è la codificazione degli approdi più significativi della giurisprudenza nella individuazione delle limitazioni sulle ragioni di impugnazione di sentenze, pur rese in esito all'intervenuto accordo sulla pena nelle forme impugnabili per tutti i casi previsti dall'art.606 co.1 c.p.p..

 

La nozione di “illegalità della misura di sicurezza” nel testo dell'art. 448 co.2 bis c.p.p.

 

Nel testo del 448 co.2 bis c.p.p. si trae un coerente significato del riferimento alla “illegalità della misura di sicurezza”. Tale significato della norma e il suo impatto sull'istituto del patteggiamento confermano la logica del quadro normativo che limita a ipotesi specifiche la ricorribilità della sentenza di applicazione della pena, correlandole sotto l'aspetto sistematico ai profili particolari che hanno comunque riguardo all'aspetto negoziale del rito e anche ad un oggetto, quale la misura di sicurezza, che una volta ricompreso nell'accordo non è a peso intermedio ma stimola il giudice a recepire l'intero complesso, ovvero a non pronunciare la sentenza di patteggiamento e prendere i consequenziali provvedimenti.

  

Le due vie: le sorti della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti

 

Se la misura di sicurezza è parte dell'accordo tra le parti, il giudice nel ratificare l'accordo potrà ricorrere ad una motivazione sintetica e la sentenza sarà oggetto di impugnazione nei limiti di cui al 448 co.2bis c.p.p.;

se a seguito del ricorso per cassazione l'applicazione concordata della misura di sicurezza dovesse risultare illegale, la conseguenza sarà l'annullamento senza rinvio della sentenza di patteggiamento, dal momento che la rilevata illegalità invalida l'intero accordo.

L'applicazione obbligatoria o facoltativa di una misura di sicurezza (personale o patrimoniale), non concordata tra le parti, può essere comunque disposta ai sensi del 445 co.1 c.p.p., con la sentenza prevista dal 444 co.2 c.p.p., in relazione al quantum della “pena irrogata”. La statuizione relativa alla misura di sicurezza, è impugnabile secondo i canoni dell'unitarietà e completezza, con ricorso per Cassazione anche per vizio della motivazione ex art.606 co.1 c.p.p.

 A sostegno di quanto sopra, vi sono fondamentalmente tre dati riscontrabili normativamente, in particolare: la specialità del rito, in base all'art.444 co.2 c.p.p., il dispositivo della sentenza contiene il riferimento alla richiesta delle parti evidenziando inoltre la peculiarità del regime di impugnazione limitato alla illegalità delle misure di sicurezza.

Ancora, il principio di equiparazione della sentenza ad una pronuncia di condanna secondo l'art 445 co.1 bis.

Infine l'appellabilità della sentenza soltanto da parte del pubblico ministero dissenziente sancita dall'art.448 co.2 bis c.p.p., ammette invece e conseguentemente, il ricorso per Cassazione ex art. 568 co.2 c.p.p., nella vigenza della nuova formulazione del medesimo articolo.

 

Conclusioni

 

La portata innovativa del 442 bis co.2 c.p.p., consente non solo di perimetrare con esattezza gli spazi di operatività del ricorso in Cassazione da parte del pubblico ministero e da parte dell'imputato, ma conferma la tendenza ad una progressiva dilatazione del novero delle statuizioni, contenute in una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, che possono formare oggetto del ricorso.

Gli espressi richiami normativi alla illegalità della pena e della misura di sicurezza, depongono univocamente in tal senso e si pongono perfettamente in linea con le dinamiche di espansione dei profili patrimoniali e preventivi del diritto penale moderno non snaturando tuttavia, l'essenza pattizia e negoziale del rito del patteggiamento.

La misura di sicurezza diviene pertanto oggetto del controllo da parte del giudice di legittimità, anche quando costituisce una statuizione, che non rientra nell'accordo ossia è ad esso “esterna”.