Ultimissime

Le Sezioni Unite si esprimono sul giudizio di immeritevolezza di cui all’art. 1322 c.c. e sulle clausole di indicizzazione inserite in un contratto di leasing.
Corte di Cassazione, SS.UU., sent. del 27 febbraio 2023, n. 5657.
Le Sezioni Unite Civili, decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato i seguenti principî:
a) il giudizio di “immeritevolezza” di cui all’art. 1322, comma 2, c.c. va compiuto avendo riguardo allo scopo perseguito dalle parti e non alla convenienza, né alla chiarezza, né alla aleatorietà del contratto;
b) la clausola inserita in un contratto di leasing – la quale preveda che: a) la misura del canone varii in funzione sia delle variazioni di un indice finanziario, sia delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta domestica ed una valuta straniera; b) l’importo mensile del canone resti nominalmente invariato e i rapporti di dare/avere tra le parti dipendenti dalle suddette fluttuazioni siano regolati a parte – non è un patto immeritevole ex art. 1322 c.c., né costituisce uno “strumento finanziario derivato” implicito e, quindi, la relativa pattuizione non è soggetta alle previsioni del d.lgs. n. 58 del 1998 (principio formulato nell’interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).