ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

  Ultimissime



Le Sezioni Unite si esprimono sul giudizio di immeritevolezza di cui all’art. 1322 c.c. e sulle clausole di indicizzazione inserite in un contratto di leasing.

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Corte di Cassazione, SS.UU., sent. del 27 febbraio 2023, n. 5657.

Le Sezioni Unite Civili, decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato i seguenti principî:

a) il giudizio di “immeritevolezza” di cui all’art. 1322, comma 2, c.c. va compiuto avendo riguardo allo scopo perseguito dalle parti e non alla convenienza, né alla chiarezza, né alla aleatorietà del contratto;

b) la clausola inserita in un contratto di leasing – la quale preveda che: a) la misura del canone varii in funzione sia delle variazioni di un indice finanziario, sia delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta domestica ed una valuta straniera; b) l’importo mensile del canone resti nominalmente invariato e i rapporti di dare/avere tra le parti dipendenti dalle suddette fluttuazioni siano regolati a parte – non è un patto immeritevole ex art. 1322 c.c., né costituisce uno “strumento finanziario derivato” implicito e, quindi, la relativa pattuizione non è soggetta alle previsioni del d.lgs. n. 58 del 1998 (principio formulato nell’interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).