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Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

  Giurisprudenza Civile



La responsabilità professionale dell’avvocato per condotta omissiva: il danno da perdita di chance.

Di Maria Rita Siani
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NOTA A CORTE DI CASSAZIONE, TERZA SEZIONE CIVILE

ORDINANZA 6 novembre 2020, n. 24956

 

La responsabilità professionale dell’avvocato per condotta omissiva: il danno da perdita di chance.

 

Di MARIA RITA SIANI

 

La giurisprudenza civile, con la recente ordinanza di cui in epigrafe, è intervenuta in tema di responsabilità professionale del prestatore d’opera nei confronti del proprio cliente ( Ente Pubblico) per aver omesso di  esercitare, in maniera diligente, la propria attività defensionale, chiarendo che la  responsabilità del professionista debba essere valutata secondo criteri probabilistici.

 

I fatti oggetto di causa

Preliminarmente, al fine di una corretta analisi della questione giuridica sottesa alla ordinanza in esame, occorre, brevemente, ripercorrere i fatti oggetto di causa.

In particolare, il professionista veniva convenuto in giudizio dall’Ente, affinché fosse condannato a risarcire il danno cagionato a quest’ultimo, in ragione della violazione dei doveri di diligenza professionale, censurando, in particolare, l’operato dell’avvocato per non aver presenziato alle udienze, né contestato la consulenza tecnica d’ufficio, né informato il proprio assistito dell’avvenuta adozione della decisione del primo giudice. 

A contrario di quanto aveva concluso il giudice di prime cure, ovvero per il rigetto della domanda risarcitoria, ritenendo carente la prova del danno, anche con riferimento al fatto che una diversa condotta processuale avrebbe potuto condurre ad un esito favorevole, il giudice d’appello riconosceva la responsabilità del professionista, condannandolo al risarcimento del danno da perdita di chance, prevedendo un danno unico, liquidandolo in via equitativa.

Avverso la predetta pronuncia del giudice di secondo grado proponeva ricorso in cassazione l’avvocato, formulando quattro motivi, che, con l’ordinanza in commento, è stato rigettato.

 

La responsabilità professionale dell’avvocato.

Prima di evidenziare quelle che sono le ragioni, in punto di diritto, addotte dalla giurisprudenza in commento per rigettare il ricorso presentato dal professionista, è opportuno precisare che, in tema di responsabilità professionale dell’avvocato sono tre le tipologie di responsabilità disciplinate dal nostro ordinamento: civile, penale e disciplinare, ciascuna regolata da proprie norme.

 

Certamente, nella ordinanza in commento, la disciplina di riferimento è quella del codice civile, trattandosi, nel caso in esame di un’ affermazione di responsabilità civile in capo ad un professionista per aver taciuto, al proprio assistito, in ordine alla circostanza relativa all’avvenuta condanna in primo grado, privandolo della possibilità di gravare con appello tale decisione , per cui le norme che vengono in rilievo sono: l’art.1176 cc che individua la  diligenza media richiesta al professionista nell’esecuzione del mandato professionale, conferitogli dal cliente, nonché l’art. 1218 cc, in materia di inadempimento contrattuale, intercorrendo tra il cliente e il professionista un contratto tipico di prestazione d’opera professionale ( art. 2232 cc ss.), in virtù del quale risponderà per dolo o colpa grave in caso di inadempimento, ai sensi dell’art. 2236 cc.

 

Orbene, chiarito ciò, è opportuno evidenziare che l’ordinanza in commento, nel rigettare il ricorso presentato dal professionista, preliminarmente, chiarisce, in punto di diritto, e condividendo quanto sostenuto dal giudice di merito, che, nel caso in esame, la pretesa risarcitoria dell’ assistito presentava margini di opinabilità secondo un  serio ed apprezzabile criterio probabilistico del caso concreto, concludendo per una prognosi di accoglimento o di ridimensionamento della condanna pronunciata in primo grado nei confronti del cliente.

 

Tuttavia, al di là di questo aspetto, la giurisprudenza, con l’ordinanza in esame, chiarisce, richiamando un consolidato orientamento, l’operatività della regola generale “ del più probabile che non” in materia di responsabilità professionale dell’avvocato per omesso svolgimento  di un’attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente ( la chance) , non solo  per l’accertamento del nesso di causalità tra l’omissione e l’evento di danno, ma, anche,  per l’accertamento tra quest’ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie  e il danno conseguenza, ovvero le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa" .

 

Quindi, i giudici di legittimità hanno ritenuto ancorare l’accertamento del danno per omesso esercizio di un’attività diligente da parte del professionista, non ad una prova rigorosa e certa del danno (da intendersi come perdita di un’occasione favorevole), ma ad un giudizio ipotetico poiché riferito ad un evento incerto, che non si è verificato a causa della condotta omissiva e negligente del prestatore d’opera.

 

Conclusioni

Orbene, per le ragioni in diritto esposte, la Cassazione ha ritenuto, con l’ordinanza in esame, di rigettare il ricorso presentato dal professionista avendo correttamente fatto applicazione dei predetti principi, ovvero sulla base un serio ed apprezzabile criterio probabilistico del caso concreto.