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La notifica dell’ordine di esecuzione al condannato resosi irreperibile integra l’inizio della esecuzione ai sensi dell’art. 172, comma 4, c.p.? Pronuncia delle Sezioni Unite.
Corte di Cassazione, SS. UU. Pen., informazione provv. del 16 luglio 2021, n. 12.
Questione controversa: Se, la notifica dell'ordine di esecuzione con contestuale decreto di sospensione (art. 656, comma 5, cod. proc. pen) al condannato resosi successivamente irreperibile, integri l'inizio della esecuzione ai sensi dell'art. 172, quarto comma, seconda parte, cod. pen..
Se e entro quali limiti, ai fini del decorso del tempo necessario ad estinguere la pena, ex art. 172 cod. pen., la sospensione temporanea dell'esecuzione disposta dal pubblico ministero ai sensi dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen, integri una delle ipotesi previste dall'art. 172, quinto comma, cod. pen., secondo cui, se l'esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per 'estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine sia scaduto o la condizione si sia verificata.
Soluzione adottata: Il decorso del tempo ai fini dell'estinzione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 172, quarto comma, cod. pen., ha inizio il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile e si interrompe con la carcerazione del condannato. Esso comincia nuovamente a decorrere se il condannato, una volta iniziata la esecuzione della pena mediante la carcerazione, vi si sottragga volontariamente con condotta di evasione. In deroga alle predette ipotèsi, qualora la eseguibilità della pena dipenda. ex lege dalla scadenza di un termine o dal verificarsi di una condizione, l'art. 172, comma quinto, cod. pen. fissa il dies a quo al momento della scadenza di detto termlne o al verificarsi della condizione. Il procedimento di sospensione della esecuzione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. non rientra in una delle ipotesi previste dall'art. 172, comma quinto, ' cod. pen.
Riferimenti normativi: Cost., art. 27, comma terzo; cod. pen., art. 172; cod. proc. pen., art. 656.