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Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

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La giurisprudenza amministrativa sulla decadenza del permesso di costruire ex art. 15 del d. P. R. n. 380 del 2001.

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Tar Campani - Napoli, sent. del 27 luglio 2020, n. 3344.

L'istituto della decadenza del permesso di costruire ai sensi dell'art. 15 del d. P. R. n. 380 del 2001 ha natura dichiarativa e presuppone un atto di accertamento di un effetto che consegue ex lege al ricorrere del presupposto legislativamente indicato (cfr.: Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 aprile 2014, n. 1747). L'operatività della decadenza della concessione edilizia, dunque, necessita dell'intermediazione di un formale provvedimento amministrativo di carattere dichiarativo che deve intervenire per il solo fatto del verificarsi del presupposto di legge e da adottare previa apposita istruttoria (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 ottobre 2015, n. 4823, TAR Sicilia – Palermo, sez. I, 25 ottobre 2017, n. 2411). 

Da tanto discende l’impossibilità per il Tribunale adito di pronunciare l’invocata decadenza, atteso che il divieto di cui all'art. 34, comma 2, c. proc. amm., in base al quale è inammissibile un'azione di accertamento volta ad ottenere che il giudice si pronunci con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati, impedisce di proporre l'azione di accertamento dell'avvenuta formazione dell’invocata decadenza del titolo abilitativo, laddove risulti che il potere di dichiarare la decadenza del titolo edilizio non sia stato ancora esercitato e sia in astratto ancora esercitabile dalla p.a. (cfr. Cons. St., ad. plen., 29 luglio 2011, n. 15; T.A.R. Lazio – Latina,14/12/2015, n.824).