Ultimissime

La giurisprudenza amministrativa sul rapporto tra sale scommesse e diffusione del gioco d'azzardo on line.
TAR Emilia Romagna - Parma, Sez. I, sent. del 22 aprile 2020, n. 64.
Va evidenziato che la possibilità per il consumatore italiano di poter accedere on line a centinaia di nuovi siti scommesse non muta i termini del problema con riferimento alle sale scommesse fisiche ed alla loro influenza sul fenomeno della ludopatia, atteso il fatto, incontestato, che tale proliferare di siti on line non ha certo condotto allo svuotamento della clientela dai punti di raccolta scommesse fisici, per cui sussistono tutt’ora ragioni di tutela della salute per i frequentatori delle predette sale scommesse che possono essere soddisfatte mediante la previsione di distanze fra le stesse e determinati luoghi sensibili, in accordo a condivisibile giurisprudenza secondo cui, con riferimento al gioco on line, “l’amministrazione comunale non ha il potere di intervenire su tale tipologia di gioco e che la parità di trattamento invocata dalla parte ricorrente si risolverebbe, assurdamente, nell’impossibilità per le amministrazioni comunali di arginare il fenomeno del gioco patologico a tutela delle fasce più esposte della comunità locale, anche con riferimento alle tipologie di gioco per le quali la legge riconosce loro facoltà di intervento.” (T.A.R. Piemonte, Sez. II, sentenza n. 828/2017).
In altri termini, il fatto che sia disponibile on line la possibilità di accedere a siti di scommesse non implica, di per sé, che siano inutili o non ragionevoli o proporzionali previsioni per la tutela dei soggetti deboli relative ai luoghi fisici di raccolta delle scommesse ed al loro posizionamento, atteso il semplice dato di fatto che i predetti luoghi fisici sono tutt’ora oggetto di frequentazione da parte di svariati soggetti fra cui persone che possono incorrere nella patologia della ludopatia, ossia non del mero gioco ma del gioco compulsivo verso cui sviluppano una forma di dipendenza.