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Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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La giurisprudenza amministrativa sui contratti tipo B2B (business to business) e relativa presunzione di vessatorietà della clausole.

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Tar Lazio - Roma, Sez. I, sent. del 29 luglio 2020, n. 8853.

Nei contratti del tipo “B2B” (business to business), ossia tra operatori commerciali, quali sono quelli oggetto della presente disamina, non vale infatti la presunzione di vessatorietà della clausola inserita in uno schema di contratto, prevista dall’art. 34, comma 5, del Codice del consumo per i soli contratti tra professionista e consumatore, vale a dire “B2C” (business to consumer).

Dunque, la regola secondo cui incombe sul professionista l’onere di provare che la clausola predisposta unilateralmente sia stata oggetto di specifica trattativa riguarda solo l’ipotesi in cui la controparte contrattuale sia un “consumatore”, non potendo trovare applicazione nei rapporti tra professionisti.

Non essendo ammesso il ricorso a presunzioni, al fine di applicare la sanzione di cui all’art. 62 del D.L. n. 1/2012, l’Autorità era quindi chiamata a un duplice accertamento: verificare quali fossero le condizioni di reso del pane applicate dalla cooperativa ai fornitori; valutare se tali condizioni rientrassero tra quelle vietate ai sensi dell’art. 62, comma 2.