ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 03 - Marzo 2024

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La giurisprudenza amministrativa sull'obbligo di notifica del gravame ai controinteressati in caso di provvedimento di esclusione da una gara.

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T.A.R. Puglia - Bari, Sez. II, Sent. del 12 marzo 2020, n. 378

Non sussiste obbligo di notificazione ad alcun controinteressato nell’ipotesi d’impugnativa di provvedimenti di esclusione, ai sensi dell’art. 41 del C.P.A., in quanto trattasi di atti che hanno come destinatari solo i soggetti esclusi e rispetto ai quali nessuna posizione di vantaggio si è consolidata in capo agli altri partecipanti al procedimento di gara ancora in itinere.
 
Nei procedimenti di evidenza pubblica, articolati in più fasi, l’operatore economico deve mantenere, ad ogni successiva fase e vaglio della stazione appaltante, il requisito utile per la proficua partecipazione alla gara, se del caso, intervenendo prontamente, prima della valutazione da parte dell’amministrazione, a sanare eventuali carenze, laddove vi sia specifica normativa che lo consenta.
 
In base al principio del favor partecipationis, ove l’interdittiva prefettizia interessi un operatore economico diverso dalla società mandataria, i relativi effetti non si estendano agli altri operatori, qualora l’impresa venga estromessa o sostituita, prima della stipula del contratto di appalto.