ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVIII - n. 09 - Settembre 2026

  Ultimissime



La difformità urbanistica non osta alla formazione del silenzio assenso. Pronuncia del CGARS.

CGARS, Sez. riunite, parere del 26 novembre 2025, n. 290.

In base all’art. 20 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, applicabile in Sicilia ai sensi dell’art. 1, comma 1, della l.reg Sicilia 10 agosto 2016, n. 16, le uniche cause ostative alla formazione del silenzio assenso sull’istanza di rilascio del titolo edilizio nelle fattispecie ordinarie sono rappresentate dalla presenza di vincoli, a partire da quelli in materia ambientale, in relazione ai quali la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto l’operatività del principio di necessità di pronuncia esplicita. Pertanto, l’eventuale mancata conformità urbanistica dell’intervento oggetto dell’istanza non impedisce la formazione del silenzio assenso che, in assenza di vincoli, è subordinata al solo requisito temporale.