Ultimissime

La Suprema Corte si esprime sulle differenze tra l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la regolamentazione delle spese tra le parti.
Consiglio di Stato, Sez. III, ordinanza del 17 febbraio 2025, n. 1264.
L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la regolamentazione delle spese tra le parti sono istituti giuridici distinti. L’ammissione a patrocinio a spese dello Stato non esonera da una pronuncia sulle spese che, come di consueto, può essere sia di compensazione che di condanna, anche al fine di stabilire su quale soggetto (amministrazione della giustizia o parte soccombente pubblica o privata), grava in via definitiva il costo della difesa della parte ammessa al patrocinio, attraverso il meccanismo della rivalsa. Tanto si evince inter alia dall’art. 133 del testo unico sulle spese di giustizia, che non contiene alcuna esclusione in favore di parti processuali pubbliche.