ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVII - n. 07 - Luglio 2025

  Ultimissime



La Suprema Corte si esprime sulla valutazione dell’istanza di parte di sospendere l’immediata esecutività dell’ordinanza ex art. 322-bis cpp.

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Corte di Cassazione, Sez. II, sent. del 14 giugno 2022, n. 23244.

La Seconda Sezione penale, in tema di misure cautelari reali, ha affermato che, sulla richiesta della parte di sospendere l’immediata esecutività dell’ordinanza che, accogliendo l’appello del pubblico ministero, abbia disposto il sequestro dei beni, il tribunale del riesame legittimamente provvede de plano, trattandosi di istanza non disciplinata dal codice, che non ne contempla l’ammissibilità e/o la proponibilità, sicché difetta qualsiasi richiamo normativo alla necessità di procedere con rito camerale partecipato, ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen.