Ultimissime
La Suprema Corte si esprime sulla configurabilità del delitto di depistaggio.
Corte di Cassazione, Sez. VI, sent. del 9 aprile 2026, n. 13093.
La Sesta Sezione penale ha affermato che, ai fini della configurabilità del delitto di depistaggio, è richiesto, per la sua natura di reato di pericolo concreto, che la condotta manipolatrice sia effettivamente idonea ad incidere, con effetto inquinante, su un’indagine o su un giudizio in corso, sicché la prova del delitto, qualora sia contestato nella forma “dichiarativa”, non può discendere dalla mera prova della falsità delle dichiarazioni, occorrendo la dimostrazione dell’incidenza delle stesse rispetto a specifiche esigenze investigative, che ne risultino frustrate.
