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La Suprema Corte si esprime sul reato di mancata ottemperanza agli obblighi di giustificazione in caso di esposizione a radiazioni ionizzanti.
Corte di Cassazione, Sez. III, sent. del 29 settembre 2022, n. 36820.
La Terza Sezione penale ha affermato che sussiste continuità normativa tra il reato di mancata ottemperanza agli obblighi di giustificazione in caso di esposizione a radiazioni ionizzanti di cui all’art. 14, comma 1, d.lgs. 26 maggio 2000, n. 187, formalmente abrogato dall’art. 243 d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 e la previsione di cui all’art. 213, comma 1, del medesimo decreto, che sanziona, sebbene in modo maggiormente afflittivo, la violazione degli obblighi di cui all’art. 157, comma 1, corrispondenti a quelli già previsti dall’art. 3 del decreto abrogato.