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Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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La Suprema Corte si esprime su un caso di adozione particolare alla luce della pronuncia della Corte cost. n. 79 del 2022.

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Corte di Cassazione, Sez. I, sent. del 5 aprile 2022, n. 10989.

La Prima Sezione Civile, in tema di adozione in casi particolari, ha affermato che non costituisce ostacolo all’adozione del minore, ex art. 44, comma 1, lett. b), della l. n. 184 del 1983, da parte del coniuge di uno dei genitori con lui convivente, la circostanza che il minore mantenga comunque rapporti con l’altro genitore, impossibilitato a far fronte al mantenimento, poiché, anzi, in questi casi, l’adozione realizza appieno l’interesse del fanciullo, che è perfettamente inserito nel nuovo ambiente familiare e vede riconosciuti i legami parentali con la famiglia dell’adottante, senza che siano esclusi quelli con la famiglia del genitore biologico, in conformità alle ragioni di cui alla sentenza della Corte cost. n. 79 del 2022, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 55 della l. n. 184 del 1983, nella parte in cui ha escluso, nell’adozione in casi particolari, ogni rapporto civile tra l’adottato e i parenti dell’adottante.