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Anno XVI - n. 05 - Maggio 2024

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La Suprema Corte si esprime in tema di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio da parte degli impiegati dello Stato.

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Corte di Cassazione, Sez. VI., sent. del 7 ottobre 2022, n.38062.

"In tema di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio da parte degli impiegati dello Stato, per notizie di ufficio che devono rimanere segrete si intendono non solo le informazioni sottratte alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma anche quelle la cui diffusione sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, perché effettuata senza il rispetto delle modalità previste ovvero nei confronti di soggetti non titolari del relativo diritto" (Sez. 6, n. 9409 del 9/12/2015, dep. 2016, Cerato, rv. 267275; Sez. 5, n. 15950 del 15/01/2015, Perrone, Rv. 263590; Sez. 6, n. 49133 del 29/10/2013 , Battaglia, Rv. 257652), condizioni, queste, che riconducono la rivelazione delle notizie in esame nella sfera applicativa dell'art. 326 cod. pen. Nella stessa prospettiva, si è affermato che "in tema di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio da parte degli impiegati dello Stato, il contenuto dell'obbligo la cui violazione è sanzionata dall'art. 326 cod. pen., deve essere desunto dal nuovo testo dal d.P.R., 10 gennaio 1957, n. 3, art. 15 come sostituito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 28 recante nuove norme in terna di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; dalla disposizione in questione emerge che il divieto di divulgazione (e di utilizzo) comprende non soltanto informazioni sottratte all'accesso, ma anche, nell'ambito delle notizie accessibili, quelle informazioni che non possono essere date alle persone che non hanno il diritto di riceverle, in quanto non titolari dei prescritti requisiti.

Pertanto, in tale contesto normativo, la nozione di "notizie d'ufficio, le quali debbono rimanere segrete" assume non soltanto il significato di informazione sottratta alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma anche quello di informazione per la quale la diffusione (pur prevista in un momento successivo) sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, nel momento in cui viene indebitamente diffusa ovvero utilizzata, perché svelata a soggetti non titolari del diritto o senza il rispetto delle modalità previste" (Sez. 6, n. 9726 del 21/02/2013 - dep. 28/02/2013, Carta e altro, Rv. 254593; conf.: Sez. 6, n. 11001 del 26/02/2009 - dep. 12/03/2009, P.M. in proc. Richero, Rv. 243578).