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La Suprema Corte delinea la figura del gruppo mafioso a soggettività differente nei delitti contro l’ordine pubblico.
Corte di Cassazione, Sez. II, sent. del 24 giugno 2024, n. 24901.
La Seconda Sezione penale, in tema di delitti contro l’ordine pubblico, ha delineato la figura del gruppo mafioso a soggettività differente, affermando che tale deve intendersi quello composto da soggetto già condannato, in via definitiva, per partecipazione a una determinata associazione di tipo mafioso che, scontata la pena, abbia ripreso le attività delittuose e da altri individui, originariamente estranei a fattispecie associative di tal genere, che si siano aggregati al pregiudicato mafioso, intraprendendo, insieme a quest’ultimo, attività criminali diffuse sul territorio.