Ultimissime

La Consulta affronterà la questione di costituzionalità relativa alla mancata previsione del contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente per gli accertamenti fiscali dei tributi non armonizzati.
Corte Costituzionale, Camera di consiglio del 4 Dicembre 2019.
Imposte e tasse - Procedimento di accertamento tributario - Mancata previsione di una fase di contraddittorio con il contribuente anteriormente all'emissione dell'avviso di accertamento - Previsione del diritto del contribuente a ricevere copia del verbale di conclusione dell'accertamento e di un termine per eventuali controdeduzioni limitatamente ai casi in cui l'Amministrazione abbia effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale del contribuente - Non estensibilità, secondo il diritto vivente, del contraddittorio endoprocedimentale tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente nei procedimenti per l'accertamento di tributi "non armonizzati".
(R.O. 170/2018)
La Commissione tributaria provinciale di Siracusa solleva, nel corso di un differente giudizio, questioni di legittimità costituzionale degli articoli 32, 39 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e dell’articolo 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) corrispondenti a quelle già sottoposte all’esame della Corte costituzionale e dichiarate manifestamente inammissibili per mancanza di adeguata motivazione su profili del giudizio a quo pregiudiziali rispetto all'applicabilità delle norme censurate. Il rimettente sottopone al giudizio di costituzionalità le disposizioni che, secondo l’interpretazione della Corte di cassazione, assunta come diritto vivente, non prevedono, per i tributi non armonizzati, l’instaurazione del contraddittorio con il contribuente nell’ipotesi di accertamenti fiscali usualmente definiti “a tavolino”, vale a dire eseguiti presso gli uffici dell’amministrazione finanziaria. Secondo la prospettazione del rimettente le disposizioni censurate violerebbero, in primo luogo, l’articolo 117, primo comma della Costituzione, perché incompatibili con il principio di proporzionalità in relazione a misure incidenti sui beni privati, enunciato dall’articolo 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e con il principio dell’equo processo (anche in relazione all’effetto di ampliamento dei tempi di durata del processo), riconosciuto dall’articolo 6 della medesima Convenzione. Le disposizioni vengono, inoltre, censurate in riferimento agli articoli 3, 24, 53 e 111 della Costituzione per violazione del diritto difesa, del principio del giusto processo e della parità delle parti, per la disparità di trattamento tra i contribuenti, conseguente alle modalità di accertamento, non ritenuta espressiva di una differenziata capacità contributiva.