ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 03 - Marzo 2024

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L'impossibilità di sostenere le spese per il rilascio copia dei supporti magnetici contenenti la registrazione delle intercettazioni da parte dell'imputato non costituisce violazione del diritto di difesa. Pronuncia della Suprema Corte.

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Corte di Cassazione, Sez. III, sent. del 3 maggio 2021, n. 16677.

In tema di intercettazioni, la Terza Sezione penale ha affermato che non viola il diritto di difesa, né integra alcuna sanzione processuale il solo fatto che l’imputato non possa sostenere le spese per ottenere la copia dei supporti magnetici delle registrazioni effettuate, ritualmente messi a disposizione dal pubblico ministero, rimanendo a carico della difesa, cui è pienamente garantito il diritto all’ascolto, ai sensi dell’art. 268, comma 6, cod. proc. pen., l’onere di munirsi del necessario materiale tecnico su cui trasfondere il contenuto dei file, secondo la regola generale, di cui all’art. 116, comma 1, cod. proc. pen., in materia di copie di atti processuali.