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Anno XVIII - n. 09 - Settembre 2026

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Inammissibiltà del ricorso per revocazione in caso erronea interpretazione di una sentenza della Corte di Giustizia UE da parte del giudice nazionale. Pronuncia del Consiglio di Stato.

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Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. del 7 gennaio 2026, n. 126.

È inammissibile il motivo di revocazione di cui all’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.a., per erronea interpretazione, da parte del giudice nazionale, di una sentenza della Corte di giustizia UE.

Secondo giurisprudenza costante, l’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione, ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., deve consistere in una errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti di causa, tale da indurre il giudice a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale. L’eventuale violazione o scorretta applicazione dei principi espressi dalla Corte di giustizia integra invece un errore di diritto, non rilevante ai fini della revocazione.

È inammissibile il motivo di revocazione di cui all’art. 395, comma 1, n. 5, c.p.a., per contrasto tra il giudicato nazionale ed una sentenza della Corte di giustizia UE.

La revocazione per contrasto tra giudicati presuppone un conflitto tra giudicati sostanziali, ossia tra statuizioni che attribuiscano o neghino il medesimo bene della vita. La sentenza resa dalla Corte di giustizia UE, in sede di rinvio pregiudiziale, avendo natura interpretativa del diritto dell’Unione, non contiene accertamenti sostanziali sulla controversia, la cui definizione resta riservata al giudice nazionale.