ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 03 - Marzo 2024

  Ultimissime



In una gara che abbia ad oggetto l’aggiudicazione di più lotti ciascuno di questi assume veste autonoma. Pronuncia del Consiglio di Stato.

   Consulta il PDF   PDF-1   

Consiglio di Stato, Sez. III, sent. del 31 dicembre 2021, n.8749.

Giova principiare dalla natura della gara suddivisa in più lotti, che – ad avviso di una consolidata giurisprudenza (Cons. St., sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1070; id., sez. III, 18 maggio 2020, n. 3135) dalla quale il giudice amministrativo si è discostato solo con riferimento a casi peculiari – non costituisce una unica procedura ma tante gare autonome e distinte quanti sono i lotti. Laddove, quindi, una gara abbia ad oggetto l’aggiudicazione di più lotti, ciascuno dei quali assume veste autonoma sia per il profilo procedurale che ai fini della partecipazione da parte di concorrenti, ogni lotto costituisce una procedura di gara autonoma e indipendente, che non subisce interferenze per effetto delle vicende che attengono agli altri lotti. Pur essendo, quindi, la procedura disciplinata dalla medesima lex specialis (bando, capitolato e disciplinare), a ciascun lotto corrisponde una distinta gara, potendo i concorrenti partecipare a tutti, o a uno solo, o ad alcuni dei lotti, con conseguente distinta aggiudicabilità degli stessi previa autonoma procedura valutativa delle offerte presentate per ciascuno di essi.

Corollario obbligato di tale premessa è che il decreto di indizione della gara, che la stazione appaltante adotta con riferimento a tutti i lotti, costituisce atto ad oggetto plurimo disciplinante un numero di gare corrispondente al numero dei lotti da aggiudicare, sia nel senso che contiene le disposizioni per lo svolgimento non di un’unica gara finalizzata all’affidamento di un unico contratto, bensì quelle per l’indizione e la realizzazione di tante gare contestuali quanti sono i lotti cui sono connessi i contratti da aggiudicare; sia nel senso che gli atti di gara (intesi non in senso cartolare) relativi al contenuto dei contratti da aggiudicare devono essere necessariamente differenziati per ciascun lotto e devono essere tanti quanti sono i contratti da aggiudicare (Cons. St., sez. V, 20 settembre 2021, n. 6402).

Medesimo discorso vale per il decreto con il quale si nomina la Commissione aggiudicatrice che, pur essendo composta dagli stessi soggetti, è una per ogni lotto e, cioè, per ciascuna procedura di gara; la Commissione valuta singolarmente le offerte prodotte dagli operatori economici concorrenti alla singola procedura, senza che possa rilevare, in senso contrario, la circostanza che l’esame è effettuato (come è avvenuto nella vicenda sottoposta al vaglio del Collegio) nella stessa seduta e riportato in un unico verbale.

La riprova che, anche nel caso all’esame del Collegio, si trattava di nove gare diverse, ciascuna riferita al singolo lotto, è data da una serie di circostanze: a) l’attribuzione di un distinto Cig per ogni lotto; b) le concorrenti, che volevano partecipare alla procedura di più di un lotto, dovevano fare depositi telematici separati inserendo la relativa offerta economica e tecnica nella sezione relativa al lotto di riferimento; c) gli elementi di valutazione dell’offerta tecnica, previsti dall’art. 5 del Disciplinare, non sono eguali per tutti i lotti, differendo per quello n. 5 (senza che rilevi la circostanza che solo 1 lotto su 9 abbia requisiti differenti, essendo sufficiente a dimostrare che la gara non fosse unica).

3. Essendo la gara, suddivisa in lotti, plurima, ne consegue che non trova applicazione la regola dell’estensione del giudicato seppure – come chiarito dalla appellante in sede di discussione orale – “esterno”, ossia maturato non nell’ambito della medesima vicenda processuale ma in altro e distinto e costituente, dunque, un dato esterno al processo.

Il giudicato esterno presuppone una perfetta coincidenza del petitum, della causa petendi e delle parti che dal quel giudicato restano vincolate (Cons. Stato, sez. III, 9 luglio 2021, n. 5238; id., sez. V, 1 ottobre 2018, n. 5605) circostanza che non ricorre nel caso di specie, in quanto si è al cospetto di gare distinte, che hanno visto concorrere operatori economici diversi. Si tratta di rilievo che assume carattere assorbente e che esime il Collegio dal verificare l’incidenza della statuizione, in rito, contenuta nella sentenza di questa Sezione n. 2513 del 25 marzo 2021 che, come ampliamente chiarito sub 1, ha giudicato condivisibile la conclusione del giudice di primo grado in ordine alla tardività del vizio, dedotto solo con l’atto di motivi aggiunti, relativo alla nomina del Presidente dell’organo aggiudicatore.