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Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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In caso di commissariamento del contratto pubblico stipulato da un consorzio il vincolo si estende automaticamente a tutte le sue consorziate. Pronuncia del Consiglio di Stato.

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Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. del 19 luglio 2021, n. 5383. 

In caso di commissariamento ex art. 32, comma 1, lett. b), d.l. n. 90 del 2020 del contratto pubblico stipulato da un consorzio, il vincolo si estende automaticamente a tutte le sue consorziate, il che impedirebbe loro di sciogliersi.

Ha chiarito la Sezione che della misura commissariale di cui all’art. 32, comma 1, lett. b), d.l. n. 90 del 2020 è ragionevole e prudente dare un’interpretazione il più aderente possibile alla lettera della legge (che riferisce la misura “limitatamente alla completa esecuzione del contratto”), ribadendo come si tratti di una speciale forma di commissariamento riguardante soltanto il contratto pubblico, di cui si vuole garantire l’integrale esecuzione al riparo da ogni condizionamento ed evitare che nel frattempo utilità illecite siano percepite dal reo o da chi si reputa tale, e non anche la governance dell’impresa, in ciò distinguendosi dalle misure di prevenzione patrimoniale disposte ai sensi del d.lgs. 159/2011.
In questa prospettiva, la tesi secondo cui in caso di commissariamento del contratto pubblico stipulato da un consorzio il vincolo si estenderebbe automaticamente a tutte le sue consorziate, il che impedirebbe loro di sciogliersi, è priva di una base normativa sicura.
Né vale il richiamo ai precedenti del Consiglio di Stato citati nel ricorso di primo grado e nell’appello (le sentenze da 5563 a 5669 del 2017), che avevano ad oggetto la differente questione dell’accantonamento degli utili delle consorziate, e dove comunque si è ribadito pur sempre come “la pretesa di assoggettare alla misura di cui all’art. 32 cit. le imprese consorziate (…) appare di incerta applicabilità. Invero, le singole imprese consorziate non hanno con la pubblica amministrazione alcun rapporto, non rientrando in alcuna delle categorie indicate dalla norma per procedere al commissariamento in questione”; e in un altro passaggio della motivazione rimarcato inoltre che (il) “provvedimento prefettizio colpisce soltanto in via di fatto e indirettamente le imprese in questione (ossia le imprese consorziate), la cui posizione soggettiva va tutelata, semmai, dinanzi al giudice ordinario per tutte le questioni interne relative al rapporto tra le consorziate che hanno eseguito i lavori e il CVN”.
L’autonomia e la distinzione, sul piano della soggettività giuridica, tra il CVN, in quanto consorzio con attività esterna ai sensi degli artt. 2612 e 2614 c.c., e le imprese consorziate che lo compongono, sono sottolineate anche dall’Anac nella delibera 10 maggio 2017, n. 497; come anche il dato per cui il consorzio rimane il solo interlocutore dell’amministrazione appaltante.