ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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Impossibilità di sollevare, in sede di appello, questioni di irricevibilità, inammissibilità ed improcedibilità del ricorso di primo grado. Pronuncia del CGARS.

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CGARS, Sez. giur., sent. del 29 giugno 2022, n. 778.

La parte, già ricorrente in primo grado e soccombente nel merito, non è legittimata a sollevare, come motivo di appello, l'inammissibilità od improcedibilità del ricorso di primo grado, per mancanza del requisito della soccombenza sulla questione di rito e per abuso del processo.

Il potere del giudice di appello di rilevare d’ufficio la irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità del ricorso di primo grado (fuori dal caso del rilievo del difetto di giurisdizione che ha sue regole proprie e speciali), presuppone che il giudizio di appello sia ricevibile ed ammissibile. Nell’ordine logico delle questioni, il giudice di appello esamina prima la ricevibilità e ammissibilità del giudizio di appello e, solo superata tale fase, può esaminare d’ufficio questioni di rito relative al giudizio di primo grado.