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Il danno emergente nella responsabilità precontrattuale: consistenza e onere della prova. Pronuncia del Consiglio di Stato.
Consiglio di Stato, Sez, IV, sent. del 30 ottobre 2024, n. 8668.
In materia di responsabilità precontrattuale, il risarcimento deve essere contenuto nei limiti dell'interesse negativo, sicché sono risarcibili unicamente, a titolo di danno emergente, le spese fatte, nonché a titolo di lucro cessante la perdita di eventuali altre opportunità di guadagno; quanto al danno emergente, esso comprende le spese relative ai costi sostenuti per lo svolgimento delle trattative, quali viaggi, redazione di progetti, nonché i costi per la stipulazione del contratto, quali assistenza legale, redazione dell'atto pubblico, tasse, nonché ancora i costi effettuati per iniziare l'adempimento o per ricevere la prestazione.
In materia di responsabilità precontrattuale, il principio dispositivo e dell'onere della prova, sancito in generale dall'art. 2697, comma 1, c.c., opera con autonoma pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio invece dell'azione di annullamento; di tal che, il danno emergente risarcibile è costituito dalle sole spese effettivamente sostenute e comprovate sulla base delle risultanze documentali in atti (metodo analitico-documentale), non potendo trovare ingresso, neppure a mezzo di verificazione o consulenza tecnica d’ufficio, altre metodologie di calcolo, quale un approccio sintetico-deduttivo, quand'anche in presenza di un principio di prova introdotto dal danneggiato.