ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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Il danno emergente nella responsabilità precontrattuale: consistenza e onere della prova. Pronuncia del Consiglio di Stato.

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Consiglio di Stato, Sez, IV, sent. del 30 ottobre 2024, n. 8668.

In materia di responsabilità precontrattuale, il risarcimento deve essere contenuto nei limiti dell'interesse negativo, sicché sono risarcibili unicamente, a titolo di danno emergente, le spese fatte, nonché a titolo di lucro cessante la perdita di eventuali altre opportunità di guadagno; quanto al danno emergente, esso comprende le spese relative ai costi sostenuti per lo svolgimento delle trattative, quali viaggi, redazione di progetti, nonché i costi per la stipulazione del contratto, quali assistenza legale, redazione dell'atto pubblico, tasse, nonché ancora i costi effettuati per iniziare l'adempimento o per ricevere la prestazione.

In materia di responsabilità precontrattuale, il principio dispositivo e dell'onere della prova, sancito in generale dall'art. 2697, comma 1, c.c., opera con autonoma pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio invece dell'azione di annullamento; di tal che, il danno emergente risarcibile è costituito dalle sole spese effettivamente sostenute e comprovate sulla base delle risultanze documentali in atti (metodo analitico-documentale), non potendo trovare ingresso, neppure a mezzo di verificazione o consulenza tecnica d’ufficio, altre metodologie di calcolo, quale un approccio sintetico-deduttivo, quand'anche in presenza di un principio di prova introdotto dal danneggiato.