ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVIII - n. 09 - Settembre 2026

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Il TAR Napoli si esprime sull'operatività del vincolo di aggiudicazione.

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TAR Napoli, Sez. I, sent. del 23 ottobre 2023, n. 5742.

La giurisprudenza ha di recente affermato che “il vincolo di aggiudicazione opera in una (più) discrezionale prospettiva distributiva (propriamente antitrust), intesa come tale a disincentivare la concentrazione di potere economico, a precludere l’accaparramento di commesse da parte operatori ‘forti’, strutturati ed organizzati facenti capo ad unico centro decisionale. […] Sicché è parso corretto […] riferire il limite, estensivamente, anche agli operatori economici sostanzialmente riconducibili ad un unitario centro decisionale o ad una organizzazione economica operante, a guisa di grande player di mercato, in forma di holding. Si tratta, di nuovo, di una logica coerente con una disciplina di gara che – lungi dal limitarsi al frazionamento dell’appalto (ex art. 51, comma 1) – abbia specificamente voluto, nei termini illustrati e come nella specie, segmentare e distribuire l’affidamento dei lotti: i quali, a diversamente opinare, ben potrebbero essere acquisiti, a dispetto delle finalità proconcorrenziali, da un unico ed organizzato gruppo societario, che si avvalesse di una pluralità di operatori economici” (Cons. Stato - sez. V, 1/9/2023 n. 8127).

Ciò posto in evidenza, va detto che il vincolo medesimo si pone dunque su un piano più generale, che assorbe la questione della necessità di individuare una specifica esigenza di quel particolare mercato.

La finalità antitrust non appare limitabile a un singolo mercato, corrispondendo allo scopo maggiore e assoluto di favorire l’apertura del settore a più operatori economici ed evitare l’accaparramento delle commesse.

In questi termini, gli elementi riferibili a uno specifico mercato valgono a conformare l’operato della stazione appaltante per individuare esigenze “particolari” proprie del settore, laddove il vincolo di aggiudicazione è posto a presidio di un’esigenza “generale”, che non può dirsi legata ad uno specifico mercato ma è destinata ad attraversare trasversalmente tutti i settori, ciascuno dei quali soggiace alla stessa finalità antitrust.

È un corollario di queste ragioni la considerazione per cui la specifica motivazione sulle particolari esigenze del mercato di cui trattasi finirebbe col risolversi, il più delle volte, in un’indicazione pleonastica, poiché per quanto detto le finalità proconcorrenziali non sono suscettibili di essere declinate in un settore ed escluse in un altro.