ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 07 - Luglio 2024

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Il TAR Catania si esprime sulle caratteristiche del dissenso nella conferenza di servizi c.d. asincrona.

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TAR Catania, Sez. III, sent. del 13 novembre 2023, n. 3393.

In tema di conferenza di servizi c.d. asincrona il dissenso, per essere validamente espresso ai sensi dell'art. 14-bis legge n. 241 del 1990, deve essere sorretto, tra l'altro, da una congrua motivazione e deve contenere la critica "construens", volta cioè a indicare le modifiche progettuali necessarie per ottenere il superamento del dissenso stesso. In coerenza con l’impianto normativo nazionale di riferimento, l’art. 18, della legge regionale siciliana n.7/2019, stabilisce, al comma 3, che in caso di dissenso devono essere indicate “le modifiche necessarie ai fini dell’assenso”. Il comma successivo continua precisando che ove la determinazione comunicata dall’amministrazione che partecipa alla conferenza “sia priva dei requisiti previsti dal comma 3”, essa equivalga ad “assenso senza condizioni”. L’intervento contrario dell’amministrazione, quindi, per essere efficace e determinante nel suo contenuto ostativo non deve limitarsi a una “dichiarazione d’intenti” apodittica, senza aggiungere nulla di concreto, ma deve necessariamente disporre condizioni positive, dettando prescrizioni funzionali indispensabili per risolvere il dissenso, enunciando compiutamente i necessari elementi costitutivi al rilascio del provvedimento favorevole al richiedente.

Ai sensi dell’art. 18, co. 5, della predetta legge regionale, la determinazione di conclusione negativa della conferenza deve essere resa solo ove l’amministrazione indicente, una volta ricevuti uno o più atti di dissenso, li ritenga non superabili. La norma quindi, lungi dall’esautorare di ogni potere l’amministrazione che indice la conferenza, vincolandola a una declaratoria negativa ogni qualvolta venga manifestato un dissenso in seno alla conferenza, attribuisce all’ente procedente un insopprimibile potere discrezionale, investendolo del compito di appurare le ragioni del dissenso e la loro eventuale “insuperabilità”.

In materia di concessioni demaniali l’Autorità competente gode di ampia discrezionalità nella valutazione dell’interesse pubblico in ragione del fatto che l’uso particolare del bene si configura come eccezionale, e può essere autorizzato quando l’interesse del privato coincida con l’interesse pubblico alla migliore fruizione dell’area.