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Il TAR Campania si esprime sugli effetti della caducazione giudiziale del decreto di esproprio di un bene immobile.
TAR Campania, Sez. V, sent. del 16 dicembre 2024, n. 7116.
In caso di caducazione giudiziale del decreto di esproprio ritualmente trascritto nei registri immobiliari ai sensi dell’art. 23 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 di un bene immobile che, nelle more del giudizio, è stato alienato a terzi, la portata ostativa all’esplicarsi dell’effetto restitutorio derivante dal giudicato di annullamento prodotta da tale sopravvenienza deve essere apprezzata alla luce sia dell’art. 111 c.p.c. disciplinante la successione nel diritto controverso in pendenza della lite, sia del regime della trascrizione degli atti espropriativi e della correlata domanda di annullamento. Ne consegue che lo speciale effetto di opponibilità della sentenza di annullamento ai successori a titolo particolare, che abbiano trascritto il loro titolo di acquisto, non può essersi verificato, atteso che il ricorso giurisdizionale di annullamento del decreto di esproprio non è suscettibile di trascrizione (e, nella specie, dunque non è stato trascritto).
In caso di caducazione giudiziale del decreto di esproprio di un bene immobile, l’ottemperanza della sentenza, con specifico ed esclusivo riguardo all’effetto restitutorio, non può trovare accoglimento in caso di avvenuta alienazione a terzi del fondo espropriato con atto stipulato e regolarmente trascritto nel corso dell’instaurato giudizio, cosicché le legittime pretese del privato potranno trovare tutela soltanto in sede risarcitoria, eventualmente ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a., ovvero nei confronti del terzo acquirente, ai sensi dell’articolo 2038 c.c., nei limiti cioè del corrispettivo dal terzo ancora dovuto o nei limiti dell'arricchimento del terzo.