ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVII - n. 07 - Luglio 2025

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Il Consiglio di Stato sulla corrispondenza tra certificato camerale e oggetto dell'appalto.

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Consiglio di Stato, Sez. V, sent. del 16 dicembre 2019 n. 8515.

Nell’ambito del riparto di giurisdizione, i profili di una controversia che riguardino la negligenza nell’esecuzione di un appalto radicano la giurisdizione del giudice ordinario.

È errore grave commesso da un operatore economico nell’esercizio della propria attività professionale quello che determina l’applicazione di una sanzione interdittiva antitrust; a sua volta la sanzione, resa definitiva a seguito del contenzioso giudiziale, determina l’esclusione dell’impresa dalla gara.

Il divieto di commistione tra i requisiti soggettivi dell’offerente, che abilitano la singola impresa alla partecipazione alla gara, e i criteri oggettivi di valutazione dell’offerta, che sono strumento del vaglio di meritevolezza dell’offerta stessa, non risulta violato quando i primi non vengano a rilevare in quanto tali (cioè nella fase di ammissione/esclusione degli offerenti), ma (nella fase successiva del vaglio delle offerte) come apprezzabili elementi che incidono sulle modalità esecutive del contratto, in quanto si riverberano sulle caratteristiche oggettive dell’offerta.

La necessaria corrispondenza di contenuto tra le risultanze descrittive del certificato camerale e l’oggetto del contratto d’appalto non si traduce in una perfetta e assoluta sovrapponibilità tra tutte le componenti dei due termini di riferimento ma va verificata in ragione di un concreto criterio di rispondenza alla finalità di accertamento della richiesta idoneità professionale e sulla base di una considerazione globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto.