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Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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Il Consiglio di Stato sul provvedimento condizionato.

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Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. del 16 giugno 2020, n. 3869.

L’apposizione di elementi accidentali al provvedimento amministrativo è, in linea generale, consentita, purché essa non determini una violazione del principio di legalità (e dei suoi corollari) e non distorca la finalità per la quale il potere è stato attribuito all’amministrazione  (1).

(1) Sul punto, la Sezione ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui: a) da tempo è ammesso l'istituto del provvedimento (di solito, abilitativo) condizionato, con ciò superando le perplessità che furono in passato manifestate in dottrina, che costruiva l'atto amministrativo all'interno della teoria generale degli atti giuridici, a sua volta modellata, com'è noto, su quella positiva del negozio giuridico di diritto tedesco e che, quindi, non credeva possibile l'apposizione di elementi accidentali nel provvedimento amministrativo (Cons. Stato, sez. VI, 6 novembre 2018, n. 6265; id., sez. V, 29 novembre 2004, n. 7762; id., sez. IV, 25 novembre 2011, n. 6260.  b) “…costituisce inutile aggravio procedurale (perché non bilanciato da una sufficiente ragione di interesse pubblico) l'arresto di un procedimento, che può invece proseguire sotto la condizione sospensiva del perfezionamento di altra procedura presupposta. 

Nel caso di specie, Il provvedimento di destituzione dal servizio veniva adottato con la seguente formula: “il presente provvedimento dispiegherà gli effetti inflittivi, a decorrere dalla data di adozione, subordinatamente all’eventuale reviviscenza, per qualunque causa, del primitivo rapporto di pubblico impiego.

La Sezione ha, peraltro, precisato che con riferimento al provvedimento in esame, tale condizione non rende né incerti gli effetti tipici del provvedimento né li distorce in modo incompatibile alla finalità per la quale il potere è stato attribuito all’amministrazione, sicché essa appare pienamente compatibile con le coordinate generali poste in apertura dell’esame del presente motivo di censura.

In ogni caso, anche qualora si dovesse ritenere viziata la condizione, dovrebbe, al più, ritenersi viziata la sola clausola condizionante, poiché il vizio che controparte adduce essere dell’intero provvedimento sarebbe, in realtà, a tutto voler concedere, solo dell’elemento accidentale.