ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVII - n. 06 - Giugno 2025

  Ultimissime



Il Consiglio di Stato si esprime sul principio di continuità della progettazione e sul superamento del divieto di appalto integrato.

   Consulta il PDF   PDF-1   

Consiglio di Stato, Sez. V, sent. del 2 aprile 2024, n. 3007.

Nel nuovo codice, il principio di continuità della progettazione si pone a fondamento dell’art. 41, comma 8, il quale stabilisce che alla redazione del progetto esecutivo provvede, di regola, lo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica, per evidenti ragioni connesse alle garanzie di coerenza e speditezza. 
L’affidamento disgiunto non è precluso, imponendosi, però, l’esplicitazione delle ragioni per le quali si rende necessario, nonché l’accettazione da parte del nuovo progettista, senza riserve, dell’attività progettuale svolta in precedenza. 
Il divieto di cumulo della qualità di progettista e di esecutore dei lavori per la stessa opera pubblica, per contro, mira ad evitare che, nella fase di selezione dell’appaltatore dei lavori, sia attenuata la valenza pubblicistica della progettazione di opere pubbliche, scongiurando che gli interessi di carattere generale ad essa sottesi siano sviati a favore dell’interesse privato di un operatore economico e che la competizione per aggiudicarsi i lavori sia falsata a vantaggio dello stesso operatore. 
Il divieto de quo si propone di assicurare le condizioni di indipendenza ed imparzialità del progettista rispetto all’esecutore dei lavori, necessarie anche affinché il primo possa svolgere nell’interesse della stazione appaltante la funzione di direzione dei lavori e di coordinatore della sicurezza nella fase dell’esecuzione dell’appalto.
Detta ratio è alla base anche della previsione del divieto di appalto integrato (oggetto di sospensione fino al 30 giugno 2023), che, nel nuovo codice, è superato nella ricorrenza di presupposti indicati nell’art. 44, adottato in attuazione di quanto indicato nella legge delega, recante l’affidamento al legislatore del compito di individuare le ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, fermi restando il possesso della necessaria qualificazione per la redazione dei progetti nonché l'obbligo di indicare nei documenti di gara o negli inviti le modalità per la corresponsione diretta al progettista, da parte delle medesime stazioni appaltanti, della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta dall'operatore economico, al netto del ribasso d'asta.