Ultimissime

Il Consiglio di Stato si esprime sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per la fase cautelare dell’appello e sul giudice competente.
Consiglio di Stato, Sez. III, decr. del 13 luglio 2023, n. 6837.
L’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche relativamente al giudizio cautelare di appello, non può che essere proposta dinanzi al giudice di primo grado.
ll “magistrato competente per il giudizio”, ai sensi dell’art. 126, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002, anche con riferimento al giudizio cautelare di appello, non può che identificarsi con il giudice di primo grado, dinanzi al quale pende il giudizio di merito, tale dovendo necessariamente intendersi il giudizio e non essendo comunque contemplata dal legislatore un’ammissione, provvisoria o definitiva, al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, i cui effetti siano circoscritti al giudizio cautelare.
(Nella fattispecie in esame, era stato proposto reclamo avverso un decreto della commissione per il patrocinio a spese dello Stato, recante il rigetto dell’istanza, sulla ragione per cui la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato concerneva la fase cautelare instaurata presso il T.a.r. per la Calabria, Reggio Calabria, con la conseguenza per cui era tale organo ad essere competente ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per l’intera fase cautelare).