Ultimissime

Il CGARS sulla finalità del ricorso per annullamento.
CGARS, Sez. giurisdizionale, sent. del 8 settembre 2020, n. 760.
L'art. 30, comma III, del codice del processo amministrativo, introduce il principio secondo cui "nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti".
A proposito di tale principio, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito che "la mancata impugnazione di un provvedimento amministrativo può essere ritenuta un comportamento contrario a buona fede nell'ipotesi in cui si appuri che una tempestiva reazione avrebbe evitato o mitigato il danno” (C.S., Ad. Pl., n.3/2011; cfr., conformi: C.S., VI^, 24 settembre 2010, n. 7124; Id, 22 ottobre 2008 , n. 5183; C.S., V^, 31 dicembre 2007, n. 6908; C.S., IV^, 3 maggio 2005, n. 2136).
Si deve dunque considerare che il ricorso per annullamento finalizzato a rimuovere la fonte del danno è il mezzo principale di cui l'ordinamento giuridico processuale dota i soggetti lesi da un provvedimento illegittimo proprio per evitare che quest'ultimo produca conseguenze dannose.
Ne deriva che l'utilizzo del rimedio appropriato coniato dal legislatore proprio al fine di raggiungere gli obiettivi della tutela specifica delle posizioni incise e della prevenzione del danno possibile, costituisce, in linea di principio, la principale condotta esigibile alla luce del dovere di solidale cooperazione di cui alla norma civilistica in esame.