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Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

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Giudice competente in materia di certificazione ARPAL e DURC. Pronuncia del TAR Bari.

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TAR Bari, Sez. III, sent. del 6 marzo 2023, n. 434.

La sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 25.5.2016, n. 10 ha chiarito, sempre con riferimento al DURC, che:

«Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, adito per la definizione di una controversia avente ad oggetto l’affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, l’accertamento inerente alla regolarità del documento unico di regolarità contributiva, quale atto interno della fase procedimentale di verifica dei requisiti di ammissione dichiarati dal partecipante ad una gara. Tale accertamento viene effettuato, nei limiti del giudizio relativo all’affidamento del contratto pubblico, in via incidentale, cioè con accertamento privo di efficacia di giudicato nel rapporto previdenziale».

Ciò premesso, va evidenziato che in virtù dell’art. 17 della legge n. 68/1999 “Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengono rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, pena l’esclusione”.

Si rammenta che l’art. 40, comma 5 del decreto-legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2018 ha soppresso al comma 1 dell’art. 17 della legge n.68/1999 le parole «nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della presente legge». Detta ultima certificazione non deve, pertanto, essere più obbligatoriamente presentata dalle imprese partecipanti a procedure di evidenza pubblica.

Nella fattispecie in esame l’accertamento giurisdizionale in via incidentale della regolarità del documento/certificato comunque rilasciato dall’ARPAL ai sensi dell’art. 17 della legge n. 68/1999 (disposizione, quest’ultima, espressamente richiamata dal censurato atto ARPAL n. 49872/2022 rubricato: “Documento di certificazione di ottemperanza (Art. 17 della Legge 12 marzo 1999, nr. 68, recante Norme per il diritto al lavoro dei disabili”), in quanto mero certificato (privo di valenza autoritativa), rientra - al pari dell’accertamento della regolarità del certificato di regolarità contributiva e alla stregua dei principi giurisprudenziali in precedenza analizzati - nella cognizione “incidentale”, senza efficacia di giudicato, del Giudice amministrativo ai sensi dell’art. 8, comma 1 del codice del processo amministrativo (rubricato: “Cognizione incidentale e questioni pregiudiziali”), in forza del quale “il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui soluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale”.

Peraltro, nel caso di specie detto accertamento “incidentale” in ordine alla regolarità della certificazione ARPAL resa ai sensi dell’art. 17 della legge n. 68/1999 è stato espressamente effettuato dal T.A.R. Puglia, sede di Lecce con sentenza n. 116/2023 (cfr. punto 11.4 e ss. della motivazione) e sarà evidentemente oggetto di cognizione (sempre incidentale) da parte del Consiglio di Stato, essendo stato articolato sul punto specifico motivo di appello.

Tuttavia, la cognizione in via principale e diretta della regolarità della suddetta certificazione ARPAL (come appunto avvenuto con la proposizione da parte di Ekso del presente ricorso) rientra - alla stregua della univoca giurisprudenza in precedenza richiamata - nella giurisdizione del Giudice ordinario.

Come evidenziato dalla citata sentenza della Corte di Cassazione n. 5825/2021 con riferimento al DURC, si può quindi affermare mutatis mutandis che nel caso di specie l’ARPAL (quale ente che certifica l’osservanza, da parte dell’impresa, delle norme poste a tutela del diritto al lavoro dei disabili) non è chiamata ad esercitare, nell’ambito del relativo procedimento, poteri discrezionali, bensì deve esclusivamente verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti normativamente previsti nello svolgimento di una attività vincolata, di carattere meramente ricognitivo, della cui natura partecipa anche il giudizio tecnico concernente la verifica di cause che non siano ostative al suo rilascio, con consequenziale radicamento - in base al generale criterio di riparto della giurisdizione - della giurisdizione del Giudice ordinario in ipotesi di impugnazione in via principale (come avvenuto nella fattispecie in esame) del certificato dell’ARPAL.