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Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

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Fase esecutiva negli appalti pubblici e richiamo al subappalto.

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Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. del 20 febbraio 2020, n. 1292

In assenza di specifiche richieste o limitazioni contenute nella lex specialis in ordine alle modalità di reclutamento delle risorse di personale necessarie all’esecuzione della prestazione, è ben possibile fare ricorso non solo al subappalto, ma anche al distacco e ad altri subcontratti.

 In difetto di elementi di evidenza nel caso specifico, va negato, in termini generali, che la doglianza concentrata su un circoscritto e limitato profilo dell’offerta possa valere a rendere irragionevole l’intero giudizio - di ben più ampia portata e latitudine - reso dalla commissione giudicatrice sull’intero sub-elemento facendo applicazione di più parametri valutativi: una censura così articolata si risolverebbe, infatti, nella prospettazione di un diverso apprezzamento dell’offerta, in sé inammissibile in quanto impingente nella discrezionalità della valutazione rimessa all’Amministrazione.

Nella sede esecutiva di un appalto pubblico, deve essere rispettata la pertinente normativa (nella specie, anche in materia di prevenzione incendi): ciò, tuttavia, non rientra di per sé - in assenza di specifiche disposizioni della lex specialis- nelle valutazioni attinenti alla fase di gara e allo scrutinio delle offerte, assumendo appunto rilevanza nella dimensione esecutiva, con l’eventuale coinvolgimento -ivi- delle Amministrazioni specificamente competenti in materia (nel caso in esame) di prevenzione incendi e deputate all’applicazione della relativa disciplina).