ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

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Esonero del conduttore per i danni all'immobile in locazione deteriorato dall’uso. Pronuncia della Suprema Corte.

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Corte di Cassazione, Sez. III, ord. del 17 maggio 2022, n. 15839.

L'interpretazione dell'articolo 1590 c.c. effettuata dal giudice d'appello di per sé è corretta. Se è vero, infatti, che l'articolo 1590 c.c., al primo comma, esonera il conduttore, quando restituisce la cosa locata, delle conseguenze derivanti dal deterioramento o dal consumo della cosa stessa qualora siano riconducibili al suo uso conforme al contratto, è tuttavia parimenti vero che, alla luce del principio generale della libertà negoziale derogabile solo da norme inequivocamente (perché ontologicamente) imperative, si è dinanzi a una norma dispositiva, ben potendo le parti regolare, nell'ambito del sinallagma tra loro specificamente concordato, in modo diverso - e quindi anche più gravoso per il conduttore - gli effetti della condizione in cui versa la cosa locata al momento della riconsegna.