Ultimissime

Eccessiva genericità e non omogeneità dei criteri di valutazione in sede di apprezzamento delle offerte. Pronuncia del TAR Milano.
TAR Milano, Sez. I, sent. del 19 giugno 2023, n. 1550.
In merito la giurisprudenza (T.A.R. , Napoli , sez. IV , 04/04/2019 , n. 1894; TAR Lazio, Roma, II, 02/08/2022 n. 10886; ) ha affermato che “in termini generali, l'idoneità del voto sinteticamente espresso in forma numerica a rappresentare in modo adeguato l' iter logico seguito dalla Commissione di gara nell'apprezzamento delle offerte è direttamente proporzionale al grado di specificazione dei criteri allo stesso sottesi, di tal che tanto dettagliata risulta l'articolazione dei criteri e sub - criteri di valutazione, tanto più esaustiva ne risulta l'attitudine esplicativa del punteggio”.
Ugualmente si afferma (TAR Campania, Napoli, V, 31/03/2021 n. 2144) che “in termini generali e sempre secondo consolidati principi, che l'idoneità del voto sinteticamente espresso in forma numerica a rappresentare in modo adeguato l'iter logico seguito dalla Commissione nell'apprezzamento delle offerte, pure invocata dalla difesa della ricorrente, è direttamente proporzionale al grado di specificazione dei criteri allo stesso sottesi, tanto che, quanto più dettagliata è l'articolazione dei criteri e sub-criteri di valutazione, tanto più esaustiva ne risulta l'attitudine esplicativa del punteggio (ex multis: Cons. Stato, V, 2 febbraio 2018, n. 675). Per tal via, solo quando il giudizio della Commissione non fosse idoneamente delimitato nell'ambito di un minimo e di un massimo, occorrerebbe la motivazione discorsiva del giudizio, al fine di rendere in ogni caso comprensibile il ridetto iter logico seguito in concreto nella valutazione delle offerte, ed in particolare di quella tecnica”.
Come ulteriormente chiarito ancora dal Consiglio di Stato (cfr. C.d.S., Sez. V, 14 gennaio 2019, n. 291), deve sottolinearsi - sul piano generale - che, ove la lex specialis preveda (e potrebbe anche non farlo), unitamente ai criteri "generali" di valutazione dell'offerta, anche i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi, "tale scelta refluisce sulla motivazione del giudizio nel senso che l'idoneità del voto numerico a rappresentare in modo adeguato l'iter logico seguito dalla Commissione nella sua espressione è direttamente proporzionale al grado di specificazione dei criteri allo stesso sottesi".
Tornando al caso di specie i criteri di valutazione della qualità tecnica dell’offerta (la qualità e completezza della documentazione, la congruenza, efficacia e affidabilità delle soluzioni e delle proposte formulate nonché la chiarezza nell'esposizione) sono troppo generici, non omogenei e sono utilizzabili in modo sia cumulativo che alternativo dai membri della Commissione, senza una precisa attribuzione di punteggio. Non sono quindi idonei a dare adeguata indicazione del giudizio tecnico oggettivo espresso, in quanto non è possibile ricostruire l’iter logico seguito dai componenti della Commissione di gara, finendo quindi per escludere dal sindacato giurisdizionale il contenuto stesso dell’offerta. In mancanza di un preciso criterio di valutazione è infatti impossibile effettuare un confronto tra le offerte.