ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 03 - Marzo 2024

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Disapplicazione della norma che dispone la revoca della misura dell’accoglienza per lo straniero che si è reso protagonista di gravi violazioni delle regole dei centri.

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Tar Toscana, Sez. II, sent. del 6 maggio 2020, n. 540.

Le norme interne degli Stati aderenti all’Unione Europea contrastanti con quelle comunitarie, come interpretate dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, recedono a fronte di queste ultime e, pertanto, devono essere disapplicate sia in sede giudiziaria che dalla pubblica amministrazione.

Come statuito dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione, 12 novembre 2019, C – 233/18, le sanzioni applicabili a stranieri extracomunitari richiedenti protezione internazionale che siano stati ammessi alle misure di accoglienza, i quali pongano in essere gravi violazioni delle regole dei centri in cui sono ospitati o comportamenti gravemente violenti, non possono consistere nella revoca dell’accoglienza stessa; gli Stati membri possono prevedere altre tipologie di sanzioni con effetti meno radicali, come la collocazione dello straniero in una parte separata del centro anche unitamente ad un divieto di contatto con taluni residenti del centro stesso o il trasferimento in un altro centro di accoglienza o in un altro alloggio (2).

(1) Nel rapporto tra fonti interne e fonti comunitarie queste ultime assumono prevalenza, nel senso che costituiscono parametro di interpretazione delle prime le quali, ove contrastanti con le seconde, devono essere disapplicate sia dal Giudice che dall’Amministrazione nel caso concreto (Cga 16 maggio 2016, n. 139; Tar Marche 1 agosto 2016, n. 468; Tar Napoli, sez. III, 6 luglio 2016, n. 3394). Nell’ipotesi in cui l’Unione crei posizioni giuridiche, queste devono infatti essere tutelate in modo uniforme in tutti gli Stati membri e, a tal fine, viene garantita la corretta interpretazione delle norme comunitarie ad opera della Corte di Giustizia le cui pronunce devono irrevocabilmente trovare applicazione all’interno degli Stati, i cui ordinamenti si ritraggono dalle materie disciplinate in sede comunitaria con la conseguenza che le norme interne contrastanti con quelle eurounitarie non possono trovare applicazione nel caso concreto.

(2) La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione, 12 novembre 2019, C – 233/18 ha chiarito che ha statuito che l’art. 20, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/33/UE, alla luce dell’articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può prevedere, tra le sanzioni applicabili ad un richiedente in caso di gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza o di comportamenti gravemente violenti, la revoca neanche temporanea dell’accoglienza, e tanto per diverse ragioni.

In primo luogo l’applicazione di tale sanzione è incompatibile con l'obbligo, derivante dall'art. 20, paragrafo 5, terza frase, della direttiva, di garantire al richiedente un tenore di vita dignitoso poiché lo priverebbe della possibilità di far fronte ai suoi bisogni più elementari. Inoltre violerebbe il requisito di proporzionalità stabilito all'art. 20, paragrafo 5, seconda frase, della stessa direttiva in quanto anche le sanzioni più severe non possono privare il richiedente della possibilità di provvedere ai suoi bisogni più elementari.

Secondo la Corte, gli Stati membri dell’Unione, se non possono adottare la revoca quale sanzione conseguente alle gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza, tuttavia possono prevedere altre tipologie di sanzioni che producano effetti meno “radicali” nei confronti del richiedente protezione internazionale come la sua collocazione in una parte separata del centro di accoglienza, anche unitamente ad un divieto di contatto con taluni residenti del centro stesso, o il suo trasferimento in un altro centro di accoglienza o in un altro alloggio, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/33. Analogamente l’articolo 20, paragrafi 4 e 5, di questa non osta ad una misura di trattenimento del richiedente ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, lettera e), della stessa, a condizione che siano soddisfatte le condizioni elencate ai suoi artt. da 8 a 11.

Alla luce di quanto statuito dalla Corte segue che deve essere disapplicata nel caso concreto la norma di cui alla lettera e) dell’art. 23, d.lgs. n. 142 del 2015, con conseguente accoglimento dei ricorsi e annullamento dei provvedimenti impugnati.

La Sezione si è detta consapevole che in tal modo rischia di crearsi un vuoto normativo in quanto l’ordinamento non prevede alcuna sanzione ulteriore a carico degli stranieri richiedenti protezione internazionale e ammessi alle misure di accoglienza, i quali pongano in essere violazioni gravi delle regole dei centri in cui sono inseriti o comportamenti gravemente violenti; è tuttavia responsabilità del legislatore colmare tale lacuna non potendo questo Giudice esimersi dal rispettare l’interpretazione del diritto comunitario così come fornita dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.