ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

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Diniego di inserimento in un Centro diurno previsto dal Piano individualizzato.

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Consiglio di Stato, Sez. III, sent. del 2 gennaio 2020, n. 1.

E’ illegittimo il provvedimento con il quale una Azienda sanitari ha rigettato l’istanza di inserimento di un ragazzo in un Centro diurno pubblico al compimento del 16°anno di età, previsto dal Piano individualizzato, opposto in ragione dell’esaurimento dei posti disponibili, occorrendo la dimostrazione dell’inesistenza di fondi di bilancio a cui attingere anche per una forma di assistenza indiretta, presso Centri privati, mediante rimborso alla famiglia del costo necessario a consentire l’adeguato sostegno socio-educativo (1).

 (1) Ha chiarito la Sezione che i compiti programmatori ed esecutivi che le norme regionali pongono a carico della azienda sanitaria possono ritenersi assolti diligentemente solo se sia stata tempestivamente attivata ogni forma di aggiornamento informativo circa la necessità di ulteriori risorse affinchè nel riparto annuale del Fondo la Giunta Regionale possa provvedere opportunamente ad integrazioni resesi necessarie per le sopravvenienze.

In altri termini, non è sufficiente che la struttura organizzativa esistente sia inadeguata a rispondere alle esigenze dell’utenza a far ritenere diligentemente esercitato il potere-dovere in capo all’Ente. Piuttosto, l’Ente pubblico dovrebbe dimostrare che non vi sono alternative organizzative e di essersi, comunque, adoperato in ogni modo per rinvenirle o reperire ulteriori risorse finanziarie.

Vero è che la ripartizione del Fondo regionale compete alla Giunta regionale, ma la tempestiva dichiarazione del numero degli utenti che necessitano di assistenza nel territorio servito, al fine di adeguare annualmente l’erogazione alle necessità dell’Azienda, compete a quest’ultima.

Ed invero, una volta individuate le necessità dei disabili tramite il Piano individualizzato, l’attuazione del dovere di rendere il servizio comporti l’attivazione dei poteri -doveri di elaborare tempestivamente le proposte relative all’individuazione delle risorse necessarie a coprire il fabbisogno e, comunque, l’attivazione di ogni possibile soluzione organizzativa

 Ha ricordato la Sezione che lo Stato italiano, ancor prima di aderire alla Convenzione di New York del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone disabili - entrata in vigore il 3 maggio 2008 e resa esecutiva con la l. 3 marzo 2009, n. 18 - con la l. n. 104 del 1992 ha perseguito "un evidente interesse nazionale, stringente ed infrazionabile, quale è quello di garantire in tutto il territorio nazionale un livello uniforme di realizzazione di diritti costituzionali fondamentali dei soggetti portatori di handicap" (Corte cost. 406 del 29 ottobre 1992).

A fondamento delle disposizioni della l. n. 104 del 1992 e delle altre leggi sulla tutela dei disabili si pongono i principi costituzionali di cui all'articolo 2 (sulla tutela dei "diritti inviolabili dell'uomo" e sui "doveri inderogabili di solidarietà ... sociale"), all'articolo 3 (sul "compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana "), all'articolo 38, terzo comma (sul "diritto all'educazione e all’avviamento professionale" anche quando vi sia un deficit).

E’ stato anche rilevato dalla giurisprudenza come le norme a tutela dei disabili, in un quadro costituzionale che impone alle Istituzioni di favorire lo sviluppo della personalità, risultano essenziali al sostegno delle famiglie ed alla sicurezza e benessere della società nel suo complesso, poiché evitano la segregazione, la solitudine, l'isolamento, nonché i costi che ne derivano, in termini umani ed economici, potenzialmente insostenibili per le famiglie; inoltre, l'inserimento e l'integrazione sociale rivestono fondamentale importanza per la società nel suo complesso perché rendono possibili il recupero e la socializzazione (Cons. St., sez. VI, 31 maggio 2017, n. 2626).

Per quanto concerne, poi, l’aspetto attinente al diritto alla salute (art. 32 Cost.), in quanto diritto costituzionale "a prestazioni positive" basato su norme costituzionali di carattere programmatico (Corte cost. n. 218 del 1994), si è affermato che trattasi di diritto soggettivo pieno ed incondizionato, ma nei limiti e secondo le modalità prescelte dal legislatore nell'attuazione della relativa tutela, ben potendo detti limiti e modalità essere conformati dai condizionamenti che lo stesso legislatore incontra nella distribuzione delle risorse finanziarie disponibili (tra le altre, Corte cost. n. 309 del 1999, n. 432 del 2005 e n. 251 del 2008; Cass., sez. III, 27 marzo 2015, n. 6243).

Nella specie, la Regione Veneto, con l. reg. n. 9 del 25 febbraio 2005, Legge Finanziaria per il 2005, all'art. 26 ha istituito il fondo per la domiciliarità delle persone con disabilità finalizzato a realizzare interventi rivolti “alle persone disabili in condizione di gravità, ai sensi della l. 5 febbraio 1992, n. 104”, successivamente confluito nel Fondo regionale per la non autosufficienza (art. 3, l. reg. 27 febbraio 2008, n. 1).

Con DGR 1859 del 2006 ALL A, sono state dettate indicazione alle A.U.L.SS. ai fini della predisposizione del Piano locale della Disabilità come strumento che integra il Piano di zona al fine di realizzare un intervento programmato per la erogazione delle varie prestazioni (assistenza domiciliare, residenzialità, centri diurni etc.) e in cui si definiscono tra l’altro le risorse necessarie per rispondere alla domanda.

Nel Piano Locale vanno indicati i criteri di utilizzo delle risorse trasferite a tal fine dalla Regione alle A.U.L.SS..

Il ruolo del Piano è fondamentale anche per quanto concerne la gestione dei Servizi Diurni; difatti, “il Piano locale delle Disabilità rileva le caratteristiche dei servizi diurni presenti sul territorio, definisce le modalità di accesso, gli obiettivi di programmazione locale e le risorse necessarie per rispondere alle domande”.

Alle Aziende sanitarie compete la gestione delle domande di assistenza delle persone con disabilità e in particolare l’adozione dei “provvedimenti a carattere organizzativo e strumentale per l’attuazione a livello territoriale degli indirizzi della programmazione regionale nell’area della disabilità, sia per il sistema della domiciliarità, che per quello della residenzialità”.

L’art. 5, comma 1, l. 30 del 2009 ha attribuito alla Giunta regionale di provvedere entro il 31 dicembre di ogni anno alla ripartizione del Fondo tra le varie Aziende sanitarie regionali sulla base di criteri contestualmente fissati.

Tra questi criteri, sono ricompresi “c)indicatori relativi alle persone disabili e non autosufficienti accolte nei centri di servizio residenziali e semiresidenziali;

d) indicatori relativi alla consistenza della dotazione di servizi alla persona, di centri di servizio, della rete dei servizi per la prevenzione e cura, sia pubblici che privati.”.

Al fine di garantire l’applicazione dei principi di sussidiarietà e trasparenza amministrativa, la Giunta regionale assicura la più ampia partecipazione dei soggetti che operano nella gestione del sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali a favore delle persone non autosufficienti.