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Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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La Corte di Cassazione dà il via libera all’adozione di genitori single e senza limiti d’età. Pronuncia innovativa.

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Corte di Cassazione, Sezione I Civile, ordinanza n. 17100 del 26 giugno 2019.

Con l’ordinanza in esame la Suprema Corte di Cassazione ha sancito che il criterio per assegnare un minore in adozione è il benessere del bambino, e che il fatto che un genitore sia in coppia, o la sua giovane età, non sono rilevanti se l’interesse preminente del minore è preservato al meglio da un single più adulto.

Nella fattispecie il Tribunale per i minori aveva dichiarato due coniugi decaduti dalla responsabilità genitoriale sul proprio figlio minore, gravemente malato fin dalla nascita, rilevando lo stato di abbandono in cui versava il bambino e l’assoluta inadeguatezza dei genitori ad occuparsene. 

In seguito a ciò il minore veniva adottato da una donna sessantaduenne

I genitori naturali del minore, nel frattempo, impugnavano la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale che, però, veniva conferma sia in primo grado che in appello.

I coniugi proponevano quindi ricorso per cassazione lamentando quattro motivi e, tra l’altro, che l’adozione del bambino fosse avvenuta in violazione di quanto previsto dall’art. 6 della legge n. 184 del 1983 (che prescrive come la differenza di età massima tra adottante ed adottato sia di quarantacinque anni) e senza il loro consenso, richiesto invece dall’art. 46 della medesima legge e, per di più, che l’adottante era una donna sola inadatta ad occuparsi del grave quadro clinico del minore che necessita della presenza di entrambi i genitori.

Il Supremo Collegio rigettando tutti i motivi di ricorso ha sancito che la donna, sebbene single e di mezza età, avrebbe meglio provveduto alla cura del minore.

Lasciare il bambino sotto la sua potestà – continua il Collegio-  significherebbe “salvaguardare la continuità affettiva ed educativa della relazione tra adottante e adottato (e non certo tra quest’ultimo ed i genitori naturali) come elemento caratterizzante del concreto interesse del minore a vedere riconosciuti i legami sviluppatisi con altri soggetti che se ne prendono cura”, scrivono i giudici Ermellini nella sentenza.

La Corte ha quindi rigettato il ricorso e ha rivisto anche i limiti prescritti dalla legge che fissa la differenza d’età massima tra l’affidatario e il bambino fino 45 anni; nel caso de quo la differenza d’età con la donna supera il limite di oltre 15 anni.