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Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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Corte di Cassazione: la richiesta di rinvio a giudizio sospende il decorso della prescrizione.

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Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, sent. n. 30634 del 12 luglio 2019.

La IV Sezione Penale della Corte di Cassazione ha aderito all’orientamento giurisprudenziale secondo cui: “in tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche, la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell’ente, in quanto atto di contestazione dell’illecito, interrompe, per il solo fatto della sua emissione, la prescrizione e ne sospende il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 59, e art. 22, commi 2 e 4".

Secondo il Supremo Collegio anche nell’ipotesi di c.d. reato degli enti l’interruzione della prescrizione è posta a presidio della tutela della pretesa punitiva dello Stato, sicché il regime non può che essere quello previsto per l’interruzione della prescrizione nei confronti dell’imputato e coincidere con l’emissione della richiesta di rinvio a giudizio, in modo del tutto indipendente dalla sua notificazione.