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Corte di Cassazione: la richiesta di rinvio a giudizio sospende il decorso della prescrizione.
Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, sent. n. 30634 del 12 luglio 2019.
La IV Sezione Penale della Corte di Cassazione ha aderito all’orientamento giurisprudenziale secondo cui: “in tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche, la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell’ente, in quanto atto di contestazione dell’illecito, interrompe, per il solo fatto della sua emissione, la prescrizione e ne sospende il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 59, e art. 22, commi 2 e 4".
Secondo il Supremo Collegio anche nell’ipotesi di c.d. reato degli enti l’interruzione della prescrizione è posta a presidio della tutela della pretesa punitiva dello Stato, sicché il regime non può che essere quello previsto per l’interruzione della prescrizione nei confronti dell’imputato e coincidere con l’emissione della richiesta di rinvio a giudizio, in modo del tutto indipendente dalla sua notificazione.