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Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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Corte di Cassazione: è ammessa, anche se irregolare, la domanda di insinuazione al passivo depositata in cancelleria anziché inviata via PEC al curatore della procedura fallimentare.

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Corte di Cassazione, Sezione I Civile, ordinanza n. 18535 del 10 luglio 2019.

Con l’ordinanza in esame, relativa alle modalità di trasmissione della domanda di insinuazione al passivo, la Suprema Corte di Cassazione ha ammesso la possibilità che la domanda sia depositata in cancelleria anziché inviata via PEC, riuscendo - con il deposito in cancelleria - in ogni caso a raggiungere lo scopo che l’ordinamento assegna al deposito, ossia il contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario.

Nel caso di specie – afferma il Collegio -  la domanda di insinuazione allo stato passivo, pur depositata in cancelleria, e non inviata al curatore a mezzo p.e.c. (come previsto dall’art. 93 legge fallimentare), ha raggiunto il proprio scopo di determinare la costituzione di un contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario dinanzi al quale la controversia è stata instaurata, essendo stata inserita nel progetto di stato passivo del curatore, che con tale condotta ha implicitamente attestato di averla regolarmente ricevuta.

Il ricorrente, nel presentare la domanda di insinuazione passiva con deposito in cancelleria, e non con invio telematico al curatore, è indubbiamente incorso in un vizio che, non è, tuttavia, di tale gravità da determinare una sanzione processuale, che, peraltro, neppure il legislatore ha ritenuto di prevedere.