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Termine di decadenza per la presentazione della domanda indennitaria prevista a favore di chi abbia contratto un'epatite post trasfusionale.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 15283/19; depositata il 5 giugno 2019
La sez. lavoro ha ribadito il principio reiteratamente affermato dalla stessa Suprema Corte, secondo cui il termine triennale di decadenza, per il conseguimento dell'indennizzo in favore di soggetti danneggiati da emotrasfusioni, introdotto dalla legge 25 luglio 1997, n. 238 ed esteso (art.1, comma 6 L.n.238 ) ai coniugi e figli affetti da epatite a causa di contagio da soggetto a propria volta precedentemente danneggiato da epatite postrasfusionale), si applica anche in caso di epatite postrasfusionale contratta prima del 28 luglio 1997, data di entrata in vigore della detta legge, con decorrenza, però, da questa stessa data (v., fra le tante, Cass., Sez. U. nn. 15352, 15353, 15687 del 2015 e numerose successive conformi).
La Corte di Cassazione a S.U. già in precedenza (Cass., Sez.U., n. 15352 del 2015 cit.) ha ritenuto applicabile il termine di decadenza alle azioni relative ai danni irreversibili derivati da epatiti post-trasfusionali già manifestatesi alla data di entrata in vigore della nuova normativa.
La Corte ricorda altresì che l'acquisita conoscenza o consapevolezza della correlazione dell'epatopatia sia per trasfusione, sia per contagio diretto da congiunto affetto da epatopatia contratta per causa di servizio, costituisce elemento costitutivo del diritto al beneficio indennitario.