ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVII - n. 06 - Giugno 2025

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Domanda di “deindicizzazione” da motore di ricerca e bilanciamento tra il diritto all’oblio e il diritto di cronaca giudiziaria. Pronucia della Suprema Corte.

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Corte di Cassazione, Sez. I, sent. del 30 maggio 2025, n. 14448.

La Sezione Prima civile, nell’ambito di un giudizio volto ad ottenere la deindicizzazione da un motore di ricerca di notizie afferenti a una pregressa vicenda giudiziaria (all’esito della quale l’interessato era stato assolto, con sentenza passata in giudicato, dall’accusa di appartenenza a un’associazione di tipo mafioso), ha affermato che, nel giudizio di bilanciamento tra il diritto all’oblio e il diritto di cronaca giudiziaria, la valutazione del giudice di merito è censurabile in cassazione, per il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ove i motivi di doglianza, lungi dall’investire l’accertamento del fatto nella sua materialità storica, riguardino la correttezza del metodo seguito nonché il rispetto dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità, poiché, essendo coinvolto il diritto fondamentale al controllo dell’insieme delle informazioni che definiscono l’immagine “sociale” (la cd. autodeterminazione informativa), l’atteggiarsi del singolo fatto concreto finisce con il penetrare nel cuore stesso delle valutazioni, concorrendo a determinare il senso o il verso del bilanciamento, il quale presuppone un complesso giudizio nel quale assumono rilievo decisivo la notorietà dell’interessato, il suo coinvolgimento nella vita pubblica, l’oggetto della notizia e il tempo trascorso.