Ultimissime

Limiti del sindacato del giudice amministrativo in materia di giudizio di ottemperanza.
Corte di Cassazione S.U. sentenza n. 15047 del 31 maggio 2019
Il ricorrente, con unico motivo di ricorso, sosteneva che il Consiglio di Stato, in sede di ottemperanza al giudicato, avrebbe erroneamente esercitato la giurisdizione amministrativa di merito senza considerare che, contestualmente al giudizio de quo, era stato proposto anche un diverso ricorso di cognizione ordinaria.
Il Collegio, dichiarando inammissibile il ricorso, ha rilevato che nella fattispecie non si apprezza un travalicamento da parte del Consiglio di Stato dei limiti esterni della propria giurisdizione in sede di ottemperanza, e ciò richiamando l’ormai consolidato principio di diritto secondo cui "gli errori nei quali il giudice amministrativo può eventualmente essere incorso, essendo inerenti al giudizio di ottemperanza, restano interni alla giurisdizione stessa e non sono sindacabili dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. 23/11/2018 n. 30421)”.
Per distinguere le fattispecie in cui il controllo è consentito da quelle in cui è invece inammissibile -continua la Corte-, è necessario stabilire se la censura mossa con il ricorso investa il "modo" in cui il potere giurisdizionale di ottemperanza è stato esercitato, attenendo ai limiti interni della giurisdizione (la cui violazione è sottratta al sindacato di questa Corte), oppure investa la "possibilità" stessa, di fare ricorso al giudizio di ottemperanza, attinente invece ai limiti esterni (il cui superamento è soggetto al controllo di questa Corte regolatrice).
Quando l'ottemperanza sia stata esperita a fronte di comportamenti elusivi del giudicato o manifestamente in contrasto con esso, afferiscono ai limiti interni della giurisdizione gli eventuali errori ascritti al giudice amministrativo nell'interpretazione del giudicato e nell'individuazione dei relativi effetti conformativi.
Secondo la Suprema Corte, quindi, nel riscontrare un errore nell'interpretazione del giudicato e nella conseguente individuazione degli strumenti conformativi e dei relativi effetti, il giudice dell'ottemperanza si è mantenuto nei limiti interni della sua giurisdizione con la conseguenza che la decisione non è sindacabile davanti a stessa Corte di Cassazione.