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Anno XVI - n. 05 - Maggio 2024

  Giurisprudenza Civile



Contratto opera professionale - informativa mediazione civile – mancata allegazione in giudizio – annullamento del contratto – irrilevanza conseguenze sul piano processuale.

Di Adriana Quattropani
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Cassazione Civile, 2^ sezione del 07.12.2022 –

Ordinanza n. 35971, Pres. Dott. Milena Flaschi, Rel/Est. Cons. Dott. Giuseppe Fortunato.

 

Contratto opera professionale - informativa mediazione civile –  mancata allegazione in giudizio – annullamento del contratto – irrilevanza conseguenze sul piano processuale.

 

Di Adriana Quattropani

 

Abstract

“La mancata allegazione all'atto introduttivo del giudizio dell'informativa, in forma scritta, resa alla parte assistita circa la possibilità di avvalersi della procedura di mediazione civile ex art. 4, comma 3, del d.lgs. 28/2010, è causa di annullamento del contratto d'opera professionale anche se detto adempimento non ha avuto conseguenze sul piano processuale.”

 

“Failure to attach to the introductory act of the judgment the information, in written form, given to the assisted party regarding the possibility of making use of the civil mediation procedure pursuant to art. 4, paragraph 3, of Legislative Decree 28/2010, is cause for cancellation of the professional work contract even if said fulfillment has not had consequences on the procedural level.”

 

Rif. Normativo art. 4 D.Lgs 28/2010 – art. 27 ncdf

 

Contratto opera professionale - informativa mediazione civile –  mancata allegazione in giudizio – annullamento del contratto – irrilevanza conseguenze sul piano processuale - aspetti deontologici

Professional work contract - information on civil mediation - failure to allege in court - cancellation of the contract - irrelevance of procedural consequences - ethical aspects

Sintesi della questione

La suddetta pronuncia trae origine dal riconoscimento della Corte distrettuale in favore di un legale di un indennizzo ex art. 2041 cc per avere difeso un Condominio in un procedimento instaurato per l’accertamento tecnico preventivo relativo a vizi costruttivi dell’immobile condominiale e nella successiva fase di merito per il risarcimento del danno. La Corte d’Appello, confermando la pronuncia di primo grado, ritiene che la mancata allegazione nell’atto introduttivo della controversia, dell’informativa scritta con cui si informa il Condominio della possibilità di ricorrere in mediazione, sia causa di annullamento del contratto d’opera intellettuale instaurato dal legale con il cliente.

Commento

 La Suprema Corte, confermando le sentenze emesse in primo grado ed in sede di gravame, ha ribadito che, conclusa la fase stragiudiziale, la stesura di un atto giudiziale presuppone la preventiva informazione circa la possibilità di risolvere la lite in mediazione e tale obbligo informativo non può dirsi soddisfatto dalla sottoscrizione da parte dei clienti di delega ad litem a margine di un foglio in bianco, pur se contenente anche l’informativa sulla mediazione, aggiungendo che il documento contenente l'informativa non può identificarsi con la procura "ad litem", dalla quale si distingue per oggetto e funzione (Cass. 13886/2016).

Nella sostanza la Corte di Cassazione ha precisato che la sottoscrizione di una delega in bianco non risponde ai requisiti posti per l’informativa dal sopra citato art. 4 Dlgs n. 28/2010, dovendo la stessa essere esaustiva, specifica e sottoscritta dall’avvocato e dalle parti, sicchè la sanzione conseguente alla violazione del dovere di informativa è l’annullabilità del contratto d’opera professionale.

Un’attenta riflessione sul contenuto della sentenza e sulle conseguenze della mancata informazione comporta un’incentivazione della cultura della mediazione che trova, altresì, terreno fertile, per ciascun avvocato, nell’art. 27 del codice deontologico forense, a mente del quale “1. L’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione3. L’avvocato, all’atto del conferimento dell’incarico, deve informare chiaramente la parte assistita della possibilità di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge...”.

Altra riflessione che la pronunzia in commento impone è sulla validità della procura alle liti che, sinora gli avvocati hanno sottoposto e fatto sottoscrivere ai propri clienti, la Cassazione parrebbe distinguere in due differenti e a quanto pare necessari documenti: l’informativa e il mandato alle liti, che alla luce della dizione della Corte non potrebbero essere riuniti in un unico documento e cioè nella procura ad litem comunemente redatta dall’avvocato, richiamando la sentenza n. 13886/2016.

Tuttavia il richiamo a quest’ultima sentenza pare essere non confacente, atteso che la vicenda che portò all’emanazione della decisione del 2016  riguardava il caso di un avvocato che, dopo aver raccolto una sottoscrizione (illeggibile) del rappresentante legale di una società, omettendo di indicarne il nominativo, pretendeva di poter sussumere l’identità del proprio assistito da un altro documento e cioè dall’informativa sulla mediazione contenuta in documento diverso dalla procura, sottoscritta in modo leggibile dal cliente, debitamente identificato e in quel caso la Corte statuì che  l’informativa e la procura alle liti sono due documenti differenti sia per oggetto che per funzione e non potendo essere utilizzata la prima per sopperire all’invalidità del mandato in possesso dell’avvocato.

Con la sentenza del 2022 la Corte di Cassazione sembra negare validità alla procura alle liti contente anche l’informativa sulla mediazione.

Alla luce del principio espresso dalla Corte di legittimità, al fine di non incorrere in conseguenze negative che si riflettono sulla validità del contratto d’opera professionale e in possibili violazioni del codice deontologico forense (cfr. art. 27), appare necessario predisporre e far sottoscrivere l’informativa oltre che nella procura alle liti anche come documento a parte, ai sensi dell’art. 4, comma III D.lgs n. 28/2010, da allegare al primo atto difensivo.