Ultimissime

Il Consiglio di Stato si esprime sul rapporto tra controllo giudiziario, interdittiva antimafia e giudizio amministrativo di impugnazione.
Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. del 15 marzo 2024, n. 2515.
La sospensione dell’interdittiva derivante dall’ammissione al controllo giudiziario non può che abbracciarne tanto l’efficacia ex art. 94 del d.lgs. n. 159 del 2011 (ovvero la capacità di produrre effetti giuridici) quanto l’esecuzione (cioè la concreta e materiale attuazione del suo dictum), anche in considerazione della circostanza che, nella sistematica generale della legge sul procedimento amministrativo (art. 21-quater, comma 1, l. n. 241 del 1990), l’efficacia è presupposto per l’esecutività del provvedimento (id est l’attitudine dello stesso ad essere portato a esecuzione).
Il Consiglio di Stato ha osservato che una sospensione ex lege - come quella prevista dal comma 7 dell’art. 34-bis del d.lgs. n. 159 del 2011 - che guardasse, in ipotesi, al solo futuro, si discosterebbe in maniera del tutto irragionevole dal suo modello normativo più prossimo rappresentato dalla sospensione cautelare dell’efficacia ex art. 55 e ss. c.p.a. disposta dal giudice amministrativo, la quale, per sua consolidata fisionomia, investe anche (e soprattutto) gli effetti giuridici già prodotti dal provvedimento.
Il controllo giudiziario “volontario” ed il giudizio amministrativo di impugnazione dell’interdittiva antimafia, sono autonomi e seguono sorti distinte, pertanto, la definizione del secondo (con la definitiva reiezione dell’impugnativa spiegata avverso il provvedimento interdittivo) non fa venir meno l’effetto sospensivo discendente dall’ammissione (e dalla pendenza) della procedura di cui all’art. 34-bis del d.lgs. n. 159 del 2011.
Il Consiglio di Stato ha osservato che ogni diversa interpretazione avrebbe come precipitato quello di compromettere irrimediabilmente la dimensione dinamica e la finalità conservativa-recuperatoria della misura del controllo giudiziario. L’impresa ammessa ad essa (che ha, peraltro, dovuto obbligatoriamente adire anche il giudice amministrativo) si troverebbe nuovamente esposta agli effetti negativi dell’interdittiva e tanto potrebbe ostacolare (se non rendere addirittura impossibile) il processo di “recupero alla legalità” intrapreso sotto l’egida del Tribunale penale. Il Consiglio di Stato ha precisato che, tuttavia, ciò non esclude che la sospensione ex lege degli effetti dell’informazione interdittiva antimafia sia comunque ad tempus e legata all’effettiva pendenza del controllo giudiziario. L’informazione interdittiva antimafia riprende, infatti, i propri effetti una volta chiusa (per scadenza naturale o provvedimento anticipato dell’a.g.o.) la procedura ex art. 34-bis del d.lgs. n. 159 del 2011, rimanendo comunque salvo, in ogni caso, anche prima della chiusura del controllo giudiziario, il potere-dovere della Prefettura ex art. 91, comma 5, ultimo periodo, d.lgs. n. 159 del 2011, di aggiornare, in sede amministrativa, anche su richiesta dell’interessato “l'esito dell'informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa”, pure, se del caso, prendendo in considerazione i risultati provvisori (ovvero definitivi) del controllo giudiziario medesimo.