Ultimissime
Il Consiglio di Stato si esprime sulla rilevanza disciplinare del ritardo nella raccolta di una denuncia da parte di un carabiniere.
Consiglio di Stato, Sez. II, sent. del 23 aprile 2026, n. 3201.
È legittima la sanzione disciplinare del rimprovero nei confronti di un carabiniere che si rifiuti di ricevere una denuncia di una cittadina, nonostante la disposizione in tal senso del sottoufficiale e che tenga una condotta arrogante nei confronti di quest’ultimo, essendo sufficiente a tal fine il puntuale riferimento al fatto addebitato, trattandosi di comportamenti palesemente contrari ai principi di moralità e di rettitudine che devono improntare l’agire di un militare, ai doveri attinenti al giuramento prestato, a quelli di correttezza ed esemplarità.
