ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVIII - n. 06 - Giugno 2026

  Ultimissime



Il Consiglio di Stato si esprime sulla rilevanza disciplinare del ritardo nella raccolta di una denuncia da parte di un carabiniere.

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Consiglio di Stato, Sez. II, sent. del 23 aprile 2026, n. 3201.

 È legittima la sanzione disciplinare del rimprovero nei confronti di un carabiniere che si rifiuti di ricevere una denuncia di una cittadina, nonostante la disposizione in tal senso del sottoufficiale e che tenga una condotta arrogante nei confronti di quest’ultimo, essendo sufficiente a tal fine il puntuale riferimento al fatto addebitato, trattandosi di comportamenti palesemente contrari ai principi di moralità e di rettitudine che devono improntare l’agire di un militare, ai doveri attinenti al giuramento prestato, a quelli di correttezza ed esemplarità.