ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVIII - n. 04 - Aprile 2026

  Ultimissime



Il Consiglio di Stato si esprime sulla legittimità dell'esclusione dal reclutamento a causa di tatuaggi.

   Consulta il PDF   PDF-1   

Consiglio di Stato, Sez. II, sent. del 16 marzo 2026, n. 2172.

È inammissibile il ricorso avverso il provvedimento di esclusione da un concorso in caso di omessa notifica ad almeno un controinteressato e di omessa impugnazione della graduatoria definitiva, anche nel caso in cui l’inserimento in graduatoria del ricorrente sia avvenuto con riserva dell’esito del giudizio. Difatti, i candidati già inseriti in graduatoria sono titolari di un interesse specifico a non essere postergati dal ricorrente che si veda accolto il gravame ed assumono la qualità di controinteressati litisconsorti necessari. 

È legittima l’esclusione dall’arruolamento nell’aereonautica militare a causa di un vistoso tatuaggio in un punto non stabilmente coperto dall’uniforme (nella specie, nella regione poplitea), quando dagli atti amministrativi e dal verbale di visita medica, avente efficacia fidefacente, risulti la visibilità effettiva e certa del tatuaggio con le uniformi estiva e ginnica, secondo quanto previsto dal vigente regolamento sull’uniforme che consente esclusivamente tatuaggi non visibili con qualsiasi tipo di uniforme.