ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVII - n. 04 - Aprile 2025

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Il Consiglio di Stato si esprime sulla differenza tra tettoia e pergolato.

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Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. del 28 marzo 2025, n. 2603.

Il pergolato, come struttura aperta su tre lati e nella parte superiore, non richiede alcun titolo edilizio. Di contro, quando lo stesso sia coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile, diventa una tettoia, ed è soggetto alla disciplina relativa e dunque al rilascio del titolo edilizio. (Nella fattispecie in esame, la sezione assume che la realizzazione di una tettoia, attraverso il posizionamento sulla struttura di una copertura fissa di pannellature in legno, in ragione delle proprie caratteristiche intrinseche, delle modalità di costruzione nonché dell'impatto derivante dalla permanenza, comporta una trasformazione del territorio tale per cui non può a essere legittimata attraverso il ricorso alla s.c.i.a. ma necessita del previo rilascio del permesso di costruire).