Ultimissime
Il Consiglio di Stato si esprime sulla differenza fra convalida e rinnovo.
Consiglio di Stato, Sez. V, sent. del 12 novembre 2025, n. 8881.
L’art. 21-nonies, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 tratteggia la convalida come un istituto di carattere generale, volto a rendere l’atto stabile a tutti gli effetti per i quali è preordinato, ogniqualvolta il pubblico interesse ne richieda il consolidamento, esprimendo la preferenza per la scelta amministrativa di autotutela, volta alla correzione e alla conservazione ‒ ove possibile ‒ di quanto precedentemente disposto, rispetto all’opzione eliminatoria.
L’istituto della convalida, ex art. 21-nonies, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 è praticabile quando i vizi dell’atto sono di tipo formale o procedurale, non anche quando siano di tipo sostanziale, perché dovuti all’originaria mancanza di un presupposto o requisito di legge. In quest’ultimo caso la retrodatazione degli effetti è resa impossibile da una mancanza irreversibile, che compromette non solo la modalità di adozione dell’atto, ma il suo stesso contenuto dispositivo e rende possibile solo il rinnovo dell’atto, con effetti ex nunc, mediante la sostituzione dell’originario provvedimento con uno nuovo.
La principale differenza della convalida rispetto alla rinnovazione dell’atto (od alla integrazione di un atto incompleto) è la decorrenza ex tunc degli effetti della convalida, poiché la rinnovazione dell’atto non retroagisce per conservarne gli effetti fin dall’origine.
